Art. 1

In vigore dal 16 apr 2012
1.   Viene imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico, escluso l’acido D-(-)-tartarico con rotazione ottica negativa di almeno 12,0 gradi misurata in una soluzione acquosa con il metodo descritto dalla Farmacopea europea, che rientra attualmente nel codice NC ex 2918 12 00 (codice TARIC 2918 12 00 90) e originario della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti delle società sotto elencate sono le seguenti: Società Dazio antidumping Codice addizionale TARIC Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzou City, Repubblica popolare cinese. 10,1  % A688 Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai, Repubblica popolare cinese. 4,7  % A689 Tutte le altre società (esclusa Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd, Hangzhou City, Repubblica popolare cinese — codice addizionale TARIC A687 ). 34,9  % A999 3.   L’applicazione delle aliquote di dazio individuali stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell’allegato. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2012/349 — Testo vigente | Portale Normativo