Art. 2

Definizioni

In vigore dal 16 apr 2012
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni figuranti nella direttiva 2007/46/CE e nel regolamento (CE) n. 661/2009. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: 1)   «tipo di veicolo relativamente al suo dispositivo avanzato di frenata d'emergenza» (AEBS): una categoria di veicoli che non differiscono in aspetti essenziali quali: a) il marchio di fabbrica o commerciale; b) le caratteristiche del veicolo che influiscono significativamente sulle prestazioni dell'AEBS; c) il tipo e le caratteristiche progettuali dell'AEBS; 2)   «veicolo di prova»: il veicolo sottoposto alla prova; 3)   «bersaglio»: un'autovettura della categoria M1 AA berlina, come definita nell'allegato II, sezione C, punto 1 della direttiva 2007/46/CE, prodotta in serie in grandi quantità o, nel caso di un bersaglio morbido, un oggetto che rappresenti un tale veicolo dal punto di vista delle sue caratteristiche di rilevazione applicabili al sistema di sensori dell'AEBS sottoposto a prova; 4)   «bersaglio morbido»: un bersaglio che, in caso di collisione, subisce danni minimi e causa danni minimi al veicolo di prova; 5)   «bersaglio in movimento»: un bersaglio che si sposta a velocità costante nella stessa direzione e al centro della stessa corsia di marcia del veicolo di prova; 6)   «bersaglio immobile»: un bersaglio fermo rivolto nella stessa direzione e posto al centro della stessa corsia di marcia del veicolo di prova; 7)   «fase di avvertimento di collisione»: la fase immediatamente precedente la fase di frenata d'emergenza, durante la quale l'AEBS avverte il conducente del rischio di collisione frontale; 8)   «fase di frenata di emergenza»: la fase che ha inizio nel momento in cui l'AEBS trasmette al sistema di frenatura di servizio del veicolo una domanda di frenata corrispondente a una decelerazione di almeno 4 m/s2; 9)   «spazio comune»: un campo in cui possono comparire, ma non contemporaneamente, due o più funzioni di informazione; 10)   «autocontrollo»: una funzione integrata che rileva eventuali avarie del sistema in maniera semicontinua almeno quando il sistema è attivo; 11)   «tempo di collisione (TTC)»: il valore ottenuto dividendo la distanza tra il veicolo di prova e il bersaglio per la velocità relativa del veicolo di prova e del bersaglio in un dato istante.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:347:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo