Art. 1

In vigore dal 12 apr 2012
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico, in forma diidrata (numero CUS 0028635-1 e numero CAS 6153-56-6) o anidra (numero CUS 0021238-4 e numero CAS 144-62-7) e in soluzione acquosa o meno, attualmente classificato al codice NC ex 2917 11 00 (codice TARIC 2917 11 00 91) e originario dell’India e della Repubblica popolare cinese. 2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società in appresso elencate è la seguente: Paese Società Aliquota del dazio antidumping % Codice addizionale TARIC India Punjab Chemicals e Crop Protection Limited 22,8 B230 Star Oxochem Pvt. Ltd 31,5 B270 Tutte le altre società 43,6 B999 RPC Shandong Fengyuan Chemicals Stock Co., Ltd; Shandong Fengyuan Uranus Advanced Material Co., Ltd. 37,7 B231 Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd 14,6 B232 Tutte le altre società 52,2 B999 3.   L’applicazione dell’aliquota di dazio individuale indicata per le società menzionate al paragrafo 2 del presente articolo è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell’allegato. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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