Art. 2
Modifica del regolamento (CE) n. 436/2009
In vigore dal 12 apr 2012
Modifica del regolamento (CE) n. 436/2009
Il regolamento (CE) n. 436/2009 è così modificato:
1)
l’articolo 21 è sostituito dal seguente:
«Articolo 21
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente titolo reca le modalità di applicazione dell’articolo 185 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 per i prodotti vitivinicoli di cui all’allegato I, parte XII, di tale regolamento (di seguito “prodotti vitivinicoli”).
2. Il presente titolo stabilisce le condizioni necessarie per:
a)
la redazione e l’uso dei documenti che scortano i trasporti di prodotti vitivinicoli (di seguito “documento d’accompagnamento”);
b)
la redazione dell’attestato di origine per i vini e i mosti parzialmente fermentati a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP) e la certificazione dei vini e dei prodotti vitivinicoli senza DOP e senza IGP commercializzati con l’indicazione dell’annata di raccolta o della (delle) varietà di uve da vino;
c)
la tenuta dei registri da parte delle persone che detengono prodotti del settore vitivinicolo per l’esercizio della loro professione.»;
2)
all’articolo 22, le lettere d), e) e f) sono soppresse;
3)
gli articoli 23 e 24 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 23
Disposizioni generali
Ogni persona fisica o giuridica e ogni associazione di persone che abbia residenza o sede nel territorio doganale dell’Unione e che effettui o faccia effettuare il trasporto di un prodotto vitivinicolo deve garantire che tale trasporto sia scortato da un documento di accompagnamento.
Il documento di accompagnamento può essere utilizzato per un solo trasporto.
Il documento di accompagnamento è esibito, ad ogni loro richiesta, alle autorità e agli organismi competenti in qualsiasi momento del trasporto.
Articolo 24
Documenti di accompagnamento riconosciuti
1. Sono riconosciuti come documenti di accompagnamento, alle condizioni previste al presente articolo e all’allegato VI:
a)
per i prodotti vitivinicoli spediti all’interno di uno Stato membro o tra Stati membri, fatta salva la lettera b):
i)
uno dei documenti di cui all’articolo 21, paragrafo 6, o all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/118/CE del Consiglio (*3), per i prodotti soggetti ad accisa trasportati in regime di sospensione dei diritti di accisa sul territorio dell’Unione;
ii)
il documento di accompagnamento semplificato di cui all’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE, redatto e utilizzato a norma del regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione (*4), per i prodotti soggetti ad accisa trasportati sul territorio dell’Unione dopo l’immissione al consumo nello Stato membro in cui è iniziato il trasporto;
iii)
uno dei documenti seguenti, redatti alle condizioni fissate dallo Stato membro di spedizione, per i prodotti non soggetti ad accisa e per i prodotti soggetti ad accisa spediti da piccoli produttori, a norma dell’articolo 40 della direttiva 2008/118/CE:
—
se lo Stato membro utilizza un sistema informatizzato, una copia stampata del documento elettronico così redatto o qualsiasi altro documento commerciale che indichi, in modo chiaramente identificabile, il codice di riferimento amministrativo specifico (“codice MVV”) attribuito da tale sistema,
—
se lo Stato membro non utilizza un sistema informatizzato, un documento amministrativo o un documento commerciale che riporti il codice MVV attribuito dall’organismo competente o dallo speditore;
b)
per i prodotti vitivinicoli spediti a destinazione di un paese terzo o di un territorio definito all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/118/CE, uno dei documenti di cui alla lettera a), punti i) o iii), del presente paragrafo.
2. I documenti di accompagnamento di cui al paragrafo 1, lettera a), recano le informazioni di cui all’allegato VI, parte C, oppure permettono agli organismi competenti di accedere a tali informazioni.
Se tali documenti recano un codice di riferimento amministrativo attribuito dal sistema informatizzato di cui all’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE o da un sistema informatizzato creato dallo Stato membro di spedizione, il sistema utilizzato contiene le informazioni di cui all’allegato VI, parte C, del presente regolamento.
3. I documenti di accompagnamento di cui al paragrafo 1, lettera b), recano le informazioni di cui all’allegato VI, parte C.
4. I documenti di accompagnamento di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), comportano nell’intestazione il logo dell’Unione, l’indicazione “Unione europea”, il nome dello Stato membro di spedizione e un segno o un logo che identifichi lo Stato membro di spedizione.
I documenti di accompagnamento di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), possono comportare gli elementi di cui al primo comma del presente paragrafo.
5. In deroga al paragrafo 1, per i movimenti di prodotti vitivinicoli che si svolgono esclusivamente sul loro territorio gli Stati membri possono riconoscere altri documenti di accompagnamento, compresi documenti ottenuti con una procedura informatizzata istituita come procedura semplificata.
(*3)
GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12."
(*4)
GU L 369 del 18.12.1992, pag. 17.»;"
4)
l’articolo 26 è sostituito dal seguente:
«Articolo 26
Autenticità del documento di accompagnamento
Il documento di accompagnamento è considerato autentico alle condizioni seguenti:
a)
in caso di utilizzo di uno dei documenti di cui all’articolo 21, paragrafo 6, della direttiva 2008/118/CE e all’articolo 24, paragrafo 1, lettera a), punto iii), primo trattino, del presente regolamento, se il documento amministrativo elettronico corrispondente è redatto in conformità alle norme applicabili;
b)
in caso di utilizzo del documento di cui all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/118/CE, se lo speditore si conforma alle disposizioni del medesimo paragrafo 1;
c)
in caso di utilizzo di un documento ottenuto con un sistema informatizzato creato dallo Stato membro di spedizione per la redazione del documento di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del presente regolamento o con una procedura informatizzata istituita come procedura semplificata a norma dell’articolo 24, paragrafo 5, se il documento elettronico corrispondente è redatto in conformità alle norme applicabili;
d)
negli altri casi, se l’originale del documento di accompagnamento e una copia dello stesso sono convalidati prima del trasporto:
i)
con la data, la firma del responsabile dell’organismo competente e l’apposizione del timbro di tale organismo; oppure
ii)
con la data, la firma dello speditore e l’apposizione da parte di quest’ultimo, secondo il caso:
—
di un timbro speciale conforme al modello figurante nell’allegato VIII,
—
di una marca prescritta dalle autorità competenti, oppure
—
dell’impronta di una timbratrice riconosciuta dalle autorità competenti.
Il timbro speciale o la marca prescritta previsti al primo comma, lettera d), punto ii), possono essere prestampati sui formulari se la stampa è affidata a una tipografia a tal fine riconosciuta.»;
5)
l’articolo 27 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è soppresso;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Se i prodotti vitivinicoli circolano scortati da uno dei documenti di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera a), punto i), la prova dell’uscita dal territorio doganale dell’Unione è costituita dalla nota di esportazione di cui all’articolo 25 della direttiva 2008/118/CE, compilata dall’ufficio doganale di esportazione in base alle prove descritte all’articolo 796 sexies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (*5).
Se i prodotti vitivinicoli circolano scortati dal documento di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera a), punto iii), la prova dell’uscita dal territorio doganale dell’Unione è stabilita in conformità dell’articolo 796 sexies del regolamento (CEE) n. 2454/93. In tal caso lo speditore o il suo mandatario riporta sul documento di accompagnamento il riferimento del documento di accompagnamento di esportazione di cui all’articolo 796 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 (di seguito “DAE”), rilasciato dall’ufficio doganale di esportazione, utilizzando una delle diciture di cui all’allegato IX del presente regolamento.
(*5)
GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.»;"
c)
il paragrafo 4 è soppresso;
6)
l’articolo 28 è soppresso;
7)
gli articoli 29, 30 e 31 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 29
Trasporto di prodotti vitivinicoli sfusi
In caso di trasporto di prodotti vitivinicoli sfusi e se non è usato uno dei sistemi informatizzati di cui all’articolo 24, paragrafo 2, secondo comma, o se il sistema usato non consente di informare l’autorità competente del luogo di scarico, al più tardi al momento della partenza del mezzo di trasporto lo speditore trasmette una copia del documento di accompagnamento all’autorità territorialmente competente per il luogo di carico, che ne informa l’autorità territorialmente competente per il luogo di scarico.
Il primo comma si applica ai seguenti prodotti vitivinicoli:
a)
prodotti originari dell’Unione, in quantità superiore a 60 litri:
i)
vino destinato a essere trasformato in vino DOP o IGP o in vino varietale o di annata, oppure destinato a essere condizionato per essere commercializzato come tale;
ii)
mosto di uve parzialmente fermentato;
iii)
mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato;
iv)
mosto di uve fresche mutizzato con alcole;
v)
succo di uve;
vi)
succo di uve concentrato;
b)
prodotti non originari dell’Unione, in quantità superiore a 60 litri:
i)
uve fresche, escluse le uve da tavola;
ii)
mosto di uve;
iii)
mosto di uve concentrato;
iv)
mosto di uve parzialmente fermentato;
v)
mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato;
vi)
mosto di uve fresche mutizzato con alcole;
vii)
succo di uve;
viii)
succo di uve concentrato;
ix)
vino liquoroso destinato all’elaborazione di prodotti diversi da quelli del codice NC 2204 ;
c)
prodotti, a prescindere dalla loro origine e dal quantitativo trasportato, fatte salve le deroghe contemplate all’articolo 25:
i)
fecce di vino;
ii)
vinacce destinate a una distilleria o a un’altra trasformazione industriale;
iii)
vinello;
iv)
vino alcolizzato;
v)
vino ottenuto da uve di varietà che non figurano tra le varietà di uve da vino nella classificazione compilata dagli Stati membri in applicazione dell’articolo 120 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, per l’unità amministrativa nella quale tali uve sono state raccolte;
vi)
prodotti che non possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto.
In deroga al primo comma, gli Stati membri possono stabilire scadenze diverse per i movimenti di prodotti vitivinicoli che si svolgono esclusivamente sul loro territorio.
Articolo 30
Trasporto di prodotti in provenienza da un paese terzo immessi in libera pratica
1. Per ogni trasporto sul territorio doganale dell’Unione di prodotti vitivinicoli di un paese terzo immessi in libera pratica, il documento di accompagnamento reca le informazioni che seguono o consente agli organismi competenti di accedervi:
a)
il numero del documento VI 1, redatto in conformità al disposto dell’articolo 43 del regolamento (CE) n. 555/2008 o i riferimenti di un documento equivalente, riconosciuto dalle autorità competenti del paese di origine, alle condizioni previste all’articolo 45 del medesimo regolamento, e riconosciuto nell’ambito delle relazioni bilaterali dell’Unione con il paese di origine, che ha scortato il trasporto;
b)
il nome e l’indirizzo dell’organismo del paese terzo che ha redatto tale documento o che ne ha autorizzato la redazione da parte di un produttore;
c)
la data di redazione di tale documento.
2. Per ogni trasporto sul territorio doganale dell’Unione di prodotti vitivinicoli originari dell’Unione, spediti inizialmente a destinazione di un paese terzo o di un territorio definito all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/118/CE, il documento di accompagnamento reca le informazioni che seguono o consente agli organismi competenti di accedervi:
a)
il riferimento al documento di accompagnamento di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, redatto all’atto della spedizione iniziale; oppure
b)
i riferimenti ad altri documenti giustificativi prodotti dall’importatore e ritenuti idonei dall’organismo competente, all’atto dell’immissione in libera pratica nell’Unione, per dimostrare l’origine del prodotto.
3. In caso di utilizzo del sistema informatizzato di cui all’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE o di un sistema informatizzato creato dallo Stato membro di spedizione, il sistema utilizzato contiene le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Articolo 31
Attestato di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta, di certificazione dell’annata di raccolta o di certificazione della (delle) varietà di uve da vino
1. Il documento di accompagnamento vale quale attestato di DOP o di IGP o quale certificazione dell’annata di raccolta o della (delle) varietà di uve da vino, alle condizioni previste ai paragrafi da 2 a 6.
2. Per i prodotti vitivinicoli spediti all’interno di uno Stato membro o tra Stati membri, il documento di accompagnamento reca le informazioni pertinenti di cui all’allegato IX bis, parte A, o consente agli organismi competenti di accedervi. A tal fine deve essere utilizzata una delle diciture riportate nell’allegato IΧ bis, parte B.
In caso di utilizzo del sistema informatizzato di cui all’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE o di un sistema informatizzato creato dallo Stato membro di spedizione, il sistema utilizzato contiene le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo.
3. Per i prodotti vitivinicoli esportati a destinazione di un paese terzo, il documento di accompagnamento reca le informazioni pertinenti di cui all’allegato IX bis, parte A. A tal fine deve essere utilizzata una delle diciture riportate nell’allegato IΧ bis, parte B. Tale documento è esibito come attestato o certificato, ad ogni loro richiesta, alle autorità o agli organismi competenti degli Stati membri o del paese terzo di destinazione.
4. Per i prodotti vitivinicoli importati da un paese terzo, il documento di accompagnamento fa riferimento all’attestato o certificato redatto nel paese di origine. Tale attestato o certificato è esibito, ad ogni loro richiesta, alle autorità o agli organismi competenti degli Stati membri in qualsiasi fase delle operazioni di trasporto.
5. Se gli Stati membri hanno reso obbligatoria, per i prodotti vitivinicoli prodotti sul loro territorio, la redazione di un attestato di DOP o di IGP da parte di un organismo di controllo appositamente designato, il documento di accompagnamento contiene il riferimento a tale attestato, il nome e, se del caso, l’indirizzo elettronico dell’organismo di controllo. Tali informazioni seguono la dicitura utilizzata a norma del paragrafo 2 o del paragrafo 3.
6. Lo speditore certifica l’esattezza delle indicazioni richieste in forza dei paragrafi da 2 a 5 sulla base dei propri registri o delle informazioni contenute nei documenti che hanno scortato i trasporti precedenti del prodotto.»;
8)
all’articolo 39, il paragrafo 1 è così modificato:
a)
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
per ogni vino di una varietà di uve da vino senza DOP e senza IGP e per i prodotti destinati a essere trasformati in un tale vino o condizionati, con riferimento alla loro classificazione a norma dell’articolo 120 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007.»;
b)
è aggiunta la seguente lettera e):
«e)
per ogni vino senza DOP e senza IGP e per i prodotti destinati a essere trasformati o condizionati, con indicazione dell’annata di raccolta.»;
9)
all’articolo 41, paragrafo 1, la lettera u) è soppressa;
10)
all’articolo 49 è aggiunto il seguente paragrafo:
«4. Anteriormente al 1o gennaio 2013, gli Stati membri comunicano alla Commissione le condizioni che essi applicano per la redazione del documento di accompagnamento di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera b).»;
11)
all’articolo 50 è aggiunto il seguente paragrafo:
«5. La comunicazione e la messa a disposizione delle informazioni da parte della Commissione alle autorità, agli organismi e alle persone interessati dal presente regolamento ed, eventualmente, al pubblico, avvengono mediante i sistemi informatizzati istituiti dalla Commissione.
Le modalità pratiche di accesso ai sistemi informatizzati figurano nell’allegato IX ter.»;
12)
l’allegato VI è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;
13)
l’allegato VII è soppresso;
14)
gli allegati VIII e IX sono sostituiti dal testo riportato nell’allegato II del presente regolamento;
15)
sono inseriti gli allegati IX bis e IX ter, il cui testo è riportato nell’allegato III del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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