Art. 2
Definizioni
In vigore dal 11 apr 2012
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
«richiesta» la presentazione alla Commissione da parte di uno Stato membro di informazioni che includono dati scientifici allo scopo di avviare la procedura di cui al paragrafo 2 dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006;
b)
«fascicolo» un fascicolo di cui ai paragrafi 4 e 5 dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006 presentato all’Autorità da un operatore del settore alimentare o da una parte interessata;
c)
«immissione sul mercato» come stabilito nell’, paragrafo 8 del regolamento (CE) n. 178/2002.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_impl:2012:307:oj#art-2