Art. 1
In vigore dal 4 apr 2012
1. Ogni domanda di titolo d'importazione nell'ambito del sottocontingente I di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1067/2008, presentata dal 23 marzo 2012 a partire dalle ore 13 fino al 30 marzo 2012 alle ore 13 (ora di Bruxelles), dà luogo al rilascio di un titolo per i quantitativi richiesti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione del 16,678529 %.
2. È sospeso, per il periodo contingentale in corso, il rilascio di titoli per i quantitativi richiesti a partire dal 30 marzo 2012 dalle ore 13 (ora di Bruxelles) nell'ambito del sottocontingente I di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1067/2008.
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