Art. 2

Definizioni

In vigore dal 29 mar 2012
Definizioni Ai fini del presente regolamento, per «misure transitorie previste dalla legislazione giapponese» si intendono le misure transitorie adottate dalle autorità giapponesi il 24 febbraio 2012 relative ai livelli massimi per la somma di cesio-134 e cesio-137 di cui all’allegato III.
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