Art. 16
Misure transitorie
In vigore dal 29 mar 2012
Misure transitorie
In deroga all’, i prodotti di cui all’ possono essere importati nell’Unione se conformi al regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011, a condizione che:
a)
abbiano lasciato il Giappone prima dell’entrata in vigore del presente regolamento; oppure
b)
siano accompagnati da una dichiarazione a norma del suddetto regolamento, rilasciata prima del 1o aprile 2012, e abbiano lasciato il Giappone prima del 15 aprile 2012.
Storico versioni
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