Art. 1

In vigore dal 23 mar 2012
Il regolamento (UE) n. 359/2011 è così modificato: 1) sono inseriti gli articoli seguenti: “Articolo 1 bis È vietato: a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell’allegato III, anche non originarie dell’Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Iran, o per un uso in Iran; b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ad attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell’allegato III, a qualsiasi persona, entità o organismo in Iran, o per un uso in Iran; c) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell’allegato III, in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di dette attrezzature ovvero per la fornitura della relativa assistenza tecnica a qualsiasi persona, entità o organismo in Iran, o per un uso in Iran; d) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti di cui alle lettere a), b) e c). Articolo 1 ter 1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le apparecchiature, le tecnologie o i software elencati nell’allegato IV, originari o meno dell’Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Iran, o per un uso in Iran, senza il rilascio preventivo di un’autorizzazione da parte dell’autorità competente dello Stato membro interessato, identificata nei siti web di cui all’allegato II. 2.   Le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web di cui all’allegato II, non rilasciano l’autorizzazione di cui al paragrafo 1 se hanno fondati motivi per ritenere che le apparecchiature, le tecnologie o i software in questione sarebbero destinati a controlli o intercettazioni da parte del governo, degli enti pubblici, delle imprese e delle agenzie dell’Iran, o di qualsiasi persona o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, sulle comunicazioni via internet o telefoniche in Iran. 3.   L’allegato IV elenca soltanto le apparecchiature, le tecnologie o i software che possono essere utilizzati per controlli o intercettazioni sulle comunicazioni internet o telefoniche. 4.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro quattro settimane dall’autorizzazione. Articolo 1 quater 1.   È vietato: a) fornire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo in Iran, o per un uso in Iran, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi alle apparecchiature, alle tecnologie e ai software elencati nell’allegato IV, alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso delle apparecchiature e delle tecnologie elencate nell’allegato IV o alla fornitura, all’installazione, al funzionamento o all’aggiornamento dei software elencati nell’allegato IV; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle apparecchiature, alle tecnologie e ai software di cui all’allegato IV a qualsiasi persona, entità o organismo in Iran, o per uso in Iran; c) fornire qualsiasi tipo di servizio di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni internet al governo, agli enti pubblici, alle imprese e alle agenzie dell’Iran o a qualsiasi persona o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, o a loro beneficio diretto o indiretto, e d) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, a qualsivoglia attività avente l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti di cui alle lettere a), b) o c), a meno che l’autorità competente dello Stato membro interessato, identificata nei siti web di cui all’allegato II, non abbia preventivamente rilasciato un’autorizzazione sulla base dell’articolo 1 ter, paragrafo 2. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), per “controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni internet” si intendono i servizi che, utilizzando in particolare le apparecchiature, le tecnologie o i software elencati nell’allegato IV, danno accesso a dati riguardanti le telecomunicazioni e le chiamate di un soggetto in entrata e in uscita, consentendo altresì la fornitura di tali dati, a fini di estrazione, decodifica, registrazione, trattamento, analisi e archiviazione o per qualsiasi altra attività connessa.”; 2) le persone elencate nell'allegato I del presente regolamento sono aggiunte all'elenco che figura nell'allegato I; 3) il testo che figura nell’allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato III; 4) Il testo che figura nell’allegato III del presente regolamento è aggiunto come allegato IV; 5) l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato IV del presente regolamento.
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