Art. 6
Politiche e procedure
In vigore dal 21 mar 2012
Politiche e procedure
1. Le politiche e le procedure descritte nella domanda comprendono i seguenti elementi oppure ne sono corredate:
a)
l’indicazione del responsabile dell’approvazione e dell’aggiornamento di politiche e procedure;
b)
la descrizione del modo in cui si garantisce e si controlla l’osservanza delle politiche e delle procedure e il soggetto responsabile;
c)
la descrizione delle misure adottate nel caso di violazione delle politiche;
d)
l’indicazione della procedura per riferire all’AESFEM eventuali violazioni sostanziali di politiche o procedure, tali da comportare una violazione delle condizioni previste per la registrazione iniziale o la certificazione.
2. L’agenzia di rating del credito può assolvere l’obbligo di fornire informazioni in merito alle proprie politiche e procedure ai sensi del presente regolamento presentando una copia delle politiche e delle procedure pertinenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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