Art. 22
Conflitti di interessi in relazione ai servizi ausiliari
In vigore dal 21 mar 2012
Conflitti di interessi in relazione ai servizi ausiliari
1. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM la descrizione delle risorse, umane e tecniche, condivise dai servizi ausiliari e dai servizi di rating dell’agenzia di rating del credito o condivise dall’agenzia con il gruppo di imprese a cui appartiene.
2. L’agenzia di rating del credito descrive le disposizioni vigenti volte a prevenire, comunicare e attenuare i conflitti di interessi effettivi o potenziali tra le attività di rating e i servizi ausiliari.
3. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM copia dei risultati di ogni valutazione interna effettuata per individuare conflitti di interessi effettivi o potenziali tra i servizi ausiliari e le attività di rating.
Storico versioni
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