Art. 3
Dati da comunicare
In vigore dal 21 mar 2012
Dati da comunicare
1. Al termine del primo periodo di riferimento, le agenzie di rating del credito includono nel loro rapporto all’AESFEM i dati qualitativi specificati nella tabella 1 dell’allegato. Qualora tali dati cambino nel corso di un periodo di riferimento successivo, i nuovi dati vengono trasmessi all’AESFEM.
2. Le agenzie di rating del credito forniscono i dati di cui alla tabella 2 dell’allegato per ogni azione realizzata dall’agenzia di rating del credito come specificato in tale tabella e per ogni rating del credito interessato da tale azione. Le azioni da comunicare si riferiscono ai rating del credito emessi o avallati dall’agenzia di rating del credito.
3. Se durante un periodo di riferimento non si è verificata alcuna delle azioni specificate nella tabella 2 dell’allegato, l’agenzia di rating del credito non ha l’obbligo di presentare una comunicazione a tale titolo.
4. I dati specificati nella tabella 1 e nella tabella 2 dell’allegato sono trasmessi all’AESFEM in file separati. I dati qualitativi di cui alla tabella 1 sono trasmessi prima dell’invio dei dati di cui alla tabella 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2012:446:oj#art-3