Art. 2

In vigore dal 16 mar 2012
Il presente regolamento è applicabile dal 1o giugno 2013. I prodotti alimentari contenenti giallo di chinolina (E 104), giallo tramonto FCF/giallo arancio S (E 110) e ponceau 4R, rosso cocciniglia A (E 124) legalmente immessi sul mercato prima del 1o giugno 2013, ma non conformi alle disposizioni del presente regolamento, possono continuare ad essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
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