Art. 1
Limitazioni del tenore di fosfati e di altri composti del fosforo
In vigore dal 14 mar 2012
Il regolamento (CE) n. 648/2004 è così modificato:
1)
all’, paragrafo 2, il terzo e il quarto trattino sono sostituiti dai seguenti ed è aggiunto un quinto trattino:
«—
l’etichettatura addizionale dei detergenti, compresi le fragranze allergizzanti,
—
le informazioni che i produttori devono mettere a disposizione delle autorità competenti e del personale medico degli Stati membri,
—
le limitazioni del tenore di fosfati e altri composti del fosforo nei detergenti per bucato destinati ai consumatori e nei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori.»;
2)
l’ è così modificato:
a)
sono inseriti i punti seguenti:
«1 bis) “detergente per bucato destinato ai consumatori”: un detergente per bucato immesso sul mercato per uso non professionale, anche in lavanderie a gettoni;
1 ter) “detergente per lavastoviglie automatiche destinato ai consumatori”: un detergente immesso sul mercato per uso non professionale in lavastoviglie automatiche;»
b)
il punto 3 è sostituito dal seguente:
«3) “pulizia”: il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione;»;
c)
il punto 9 è sostituito dai seguenti:
«9) “immissione sul mercato”: la prima messa a disposizione sul mercato dell’Unione. L’importazione nel territorio doganale dell’Unione è considerata come immissione sul mercato;
9 bis) “messa a disposizione sul mercato”: qualsiasi fornitura per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione, nel quadro di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;»
3)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 4 bis
Limitazioni del tenore di fosfati e di altri composti del fosforo
I detergenti elencati nell’allegato VI bis che non rispettano le limitazioni del tenore di fosfati e di altri composti del fosforo previste in tale allegato non sono immessi sul mercato a partire dalle date ivi fissate.»;
4)
all’articolo 8, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. La Commissione rende pubblici gli elenchi delle autorità competenti di cui al paragrafo 1 e dei laboratori approvati di cui al paragrafo 2.»;
5)
all’articolo 11, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Inoltre, l’imballaggio dei detergenti per bucato destinati ai consumatori e dei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori riporta le informazioni previste dall’allegato VII, sezione B.»;
6)
all’articolo 12, il paragrafo 3 è soppresso;
7)
gli articoli 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 13
Adeguamento degli allegati
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 13 bis per introdurre le modifiche necessarie ad adeguare gli allegati da I a IV, VII e VIII al progresso scientifico e tecnico. La Commissione utilizza, per quanto possibile, le norme europee.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 13 bis per introdurre modifiche agli allegati del presente regolamento per quanto riguarda i detergenti a base di solventi.
3. Se il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori stabilisce limiti di concentrazione individuali basati sui rischi per le fragranze allergizzanti, la Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 13 bis per adattare di conseguenza il limite dello 0,01 % indicato nell’allegato VII, sezione A.
Articolo 13 bis
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 13 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 19 aprile 2012. Entro il 19 luglio 2016 la Commissione elabora una relazione sulla delega di potere. La delega di potere è tacitamente prorogata per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 14
Clausola di libera circolazione
1. Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano la messa a disposizione sul mercato di detergenti e/o di tensioattivi per detergenti che sono conformi ai requisiti del presente regolamento per motivi considerati nel presente regolamento.
2. Gli Stati membri possono mantenere o adottare norme nazionali concernenti limitazioni del tenore di fosfati e di altri composti del fosforo in detergenti per i quali l’allegato VI bis non fissa limitazioni, in particolare se motivi quali la protezione della salute pubblica o dell’ambiente lo giustificano e se sono disponibili alternative tecnicamente ed economicamente valide.
3. Gli Stati membri possono mantenere le norme nazionali in vigore il 19 marzo 2012 concernenti limitazioni del tenore di fosfati e di altri composti del fosforo nei detergenti per i quali non sono ancora di applicazione le limitazioni fissate nell’allegato VI bis. Tali misure nazionali vigenti sono comunicate alla Commissione entro il 30 settembre 2012 e possono rimanere in vigore sino alla data di applicazione delle limitazioni fissate nell’allegato VI bis.
4. Dal 19 marzo 2012 al 31 dicembre 2016 gli Stati membri possono adottare norme nazionali che attuano la limitazione del tenore di fosfati e di altri composti del fosforo prevista all’allegato VI bis, punto 2, in particolare se motivi quali la protezione della salute pubblica o dell’ambiente lo giustificano e se esistono alternative tecnicamente ed economicamente valide. Gli Stati membri notificano tali misure alla Commissione conformemente alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (*1).
5. La Commissione pubblica l’elenco delle misure nazionali di cui ai paragrafi 3 e 4.
(*1)
GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.»;"
8)
all’articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Se uno Stato membro ha fondati motivi per ritenere che un determinato detergente, benché conforme alle prescrizioni del presente regolamento, presenti un rischio per la sicurezza o la salute umana o degli animali o per l’ambiente, esso può adottare tutte le misure temporanee adeguate proporzionalmente alla natura del rischio, per garantire che il detergente in questione non presenti più tale rischio, che sia ritirato dal mercato o richiamato entro un termine ragionevole ovvero che la sua disponibilità venga in altro modo limitata.
Lo Stato membro ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, motivando la sua decisione.»;
9)
l’articolo 16 è sostituito dal seguente:
«Articolo 16
Relazione
1. Entro il 31 dicembre 2014, la Commissione, tenendo conto delle informazioni fornite dagli Stati membri sul tenore di fosforo dei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori immessi sul mercato nel loro territorio e alla luce degli eventuali dati scientifici, esistenti o nuovi, a sua disposizione circa le sostanze utilizzate nei prodotti contenenti fosfati e nelle formulazioni alternative, determina, attraverso una valutazione approfondita, se occorre modificare le limitazioni previste all’allegato VI bis, punto 2. Tale valutazione include un’analisi dell’impatto sull’ambiente, l’industria e i consumatori dei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori aventi livelli di fosforo superiori e inferiori al valore limite previsto all’allegato VI bis, tenendo conto di aspetti quali il costo, la disponibilità, l’efficienza di lavaggio e le conseguenze in termini di trattamento delle acque reflue. La Commissione presenta tale valutazione approfondita al Parlamento europeo e al Consiglio.
2. Inoltre, qualora la Commissione ritenga, sulla base dalla valutazione approfondita di cui al paragrafo 1, che occorre rivedere la limitazione relativa ai fosfati e agli altri composti del fosforo utilizzati nei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori, essa presenta entro il 1o luglio 2015 una proposta legislativa adeguata. Qualsiasi proposta di questo tipo deve essere volta a minimizzare l’impatto negativo sull’ambiente in generale di tutti i prodotti detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori, tenendo conto nel contempo degli eventuali costi economici individuati in tale valutazione approfondita. Salvo che il Parlamento europeo e il Consiglio decidano diversamente entro il 31 dicembre 2016 sulla base di una siffatta proposta, il valore limite fissato all’allegato VI bis, punto 2, diviene il valore limite per il tenore di fosforo dei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori a decorrere dalla data indicata in detto punto.»;
10)
l’articolo 18 è sostituito dal seguente:
«Articolo 18
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Ciò può comprendere anche misure appropriate che autorizzano le autorità competenti degli Stati membri a impedire la messa a disposizione sul mercato di detergenti o tensioattivi per detergenti che non sono conformi al presente regolamento. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione tali disposizioni e ogni loro modifica successiva.
Tali norme comprendono misure che autorizzano le autorità competenti degli Stati membri a sequestrare partite di detergenti che non sono conformi al presente regolamento.»;
11)
il testo che figura nell’allegato del presente regolamento è inserito quale allegato VI bis del regolamento (CE) n. 648/2004;
12)
l’allegato VII è così modificato:
a)
alla sezione A è soppresso il testo seguente:
«Qualora limiti di concentrazione individuali basati sui rischi siano stabiliti successivamente per le fragranze allergizzanti dal comitato scientifico per i prodotti cosmetici e non alimentari, la Commissione ne propone l’adozione in sostituzione del limite dello 0,01 % di cui sopra. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.»;
b)
la sezione B è sostituita dalla seguente:
«B. Informazioni sul dosaggio
Come prescritto dall’articolo 11, paragrafo 4, le seguenti disposizioni di etichettatura si applicano alle confezioni di detergenti vendute al pubblico.
Detergenti per bucato destinati ai consumatori
L’imballaggio dei detergenti venduti al pubblico per essere utilizzati come detersivi per bucato reca le seguenti informazioni:
—
quantità raccomandate di detersivo da utilizzare e/o istruzioni di dosaggio, espresse in millilitri o grammi, per il carico standard delle lavatrici e per le classi di durezza bassa, media ed elevata dell’acqua tenendo conto di processi di lavaggio a uno o due cicli,
—
per i detersivi normali, il numero dei carichi standard di lavatrice di indumenti “normalmente sporchi” e, per i detersivi per tessuti delicati, il numero dei carichi standard di lavatrice di indumenti “leggermente sporchi” che possono essere lavati con il contenuto della confezione utilizzando acqua di durezza media, corrispondente a 2,5 millimoli di CaCO3/l,
—
qualora sia fornito un misurino, la sua capacità è indicata in millilitri o grammi e sono previste tacche per indicare la dose di detersivo adatta a un carico standard di lavatrice per le classi di durezza bassa, media ed elevata dell’acqua.
Il carico standard delle lavatrici è di 4,5 kg di indumenti asciutti per i detersivi normali e di 2,5 kg di indumenti asciutti per i detersivi per tessuti delicati, conformemente alle definizioni di cui alla decisione 1999/476/CE della Commissione, del 10 giugno 1999, che stabilisce i criteri per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per bucato (*2). Un detersivo è considerato normale salvo non sia principalmente promosso dal fabbricante come detersivo destinato alla protezione dei tessuti, ossia per lavaggi a bassa temperatura, fibre delicate e colori.
Detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori
L’imballaggio dei detergenti venduti al pubblico per essere utilizzati come detersivi per lavastoviglie automatiche reca le seguenti informazioni:
—
il dosaggio standard, espresso in grammi o millilitri o numero di pastiglie, per il ciclo di lavaggio principale di stoviglie normalmente sporche in una lavastoviglie a pieno carico con una capacità di dodici coperti, tenendo conto, se del caso, delle classi di durezza bassa, media ed elevata dell’acqua.
(*2)
GU L 187 del 20.7.1999, pag. 52. Decisione come modificata dalla decisione 2011/264/UE (GU L 111 del 30.4.2011, pag. 34).»
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