Art. 1
In vigore dal 14 mar 2012
In deroga all’articolo 17, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 967/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o settembre 2012, i quantitativi di zucchero di barbabietola e di canna della campagna di commercializzazione 2011/12 da riportare alla campagna successiva.
Storico versioni
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