Art. 1

In vigore dal 9 mar 2012
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 562/2011 è modificato come segue: 1) gli sono sostituiti dai seguenti: « 1.   Per il 2012 la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nell'Unione, prevista dall'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007, si svolgerà in conformità del piano annuale di distribuzione di cui all'allegato I del presente regolamento. Le risorse finanziarie disponibili per l'attuazione del piano 2012 possono essere utilizzate dagli Stati membri entro i limiti di cui all'allegato I, lettera a). I quantitativi di ciascun tipo di prodotto che deve essere ritirato dalle scorte di intervento sono fissati alla lettera b) dello stesso allegato. Le dotazioni indicative degli Stati membri per l'acquisto di prodotti alimentari sul mercato dell'Unione sono fissate alla lettera c) dello stesso allegato. 2.   È autorizzato il ricorso ai cereali in pagamento dei prodotti a base di riso mobilitati sul mercato, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 807/2010. Il trasferimento intraunionale dei prodotti elencati nell'allegato II del presente regolamento è autorizzato alle condizioni stabilite dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 807/2010. Le dotazioni indicative degli Stati membri per il rimborso dei costi legati ai trasferimenti intraunionali, secondo quanto previsto nell'ambito del piano di distribuzione annuale di cui all', sono fissate alla lettera d) dell'allegato I.»; 2) sono inseriti i seguenti articoli da 2 bis a 2 quinquies: «Articolo 2 bis In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 807/2010, il periodo di esecuzione del piano di distribuzione 2012 termina il 28 febbraio 2013. Articolo 2 ter In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 807/2010, per quanto concerne il piano di distribuzione 2012, per i prodotti da mobilitare sul mercato in applicazione dell', paragrafo 3, lettera a), punti iii) e iv), del regolamento (UE) n. 807/2010, le operazioni di pagamento per i prodotti che devono essere forniti dall'operatore sono effettuate entro il 15 ottobre 2012. Articolo 2 quater Per il piano di distribuzione 2012, la prima frase del secondo comma e il terzo comma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 807/2010, ove del caso, non si applicano ai seguenti quantitativi di cereali di intervento: a) 5,46 tonnellate di cereali immagazzinate nel Regno Unito e assegnate alla Bulgaria; b) 0,651 tonnellate di cereali immagazzinate in Finlandia e assegnate alla Bulgaria; c) 249,04 tonnellate di cereali immagazzinate in Francia e assegnate alla Francia; d) 635,325 tonnellate di latte scremato in polvere immagazzinate in Estonia e assegnate all'Estonia. Articolo 2 quinquies In deroga all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 807/2010, per il piano di distribuzione 2012, le domande di pagamento sono presentate alle autorità competenti di ciascuno Stato membro entro il 30 settembre 2012. Salvo in caso di forza maggiore, le domande presentate successivamente a tale data non sono accettate. Le spese effettuate entro i limiti di cui all'allegato I, lettera a), sono ammissibili al finanziamento dell'Unione solo se sono state versate dallo Stato membro al beneficiario al massimo entro il 15 ottobre 2012.»; 3) il testo degli allegati I e II è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.
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