Art. 3

In vigore dal 9 mar 2012
1.   Fatte salve le condizioni stabilite al paragrafo 2, i fabbricanti possono fornire istruzioni per l’uso elettroniche e non stampate se esse riguardano uno dei seguenti dispositivi: a) i dispositivi medici impiantabili attivi disciplinati dalla direttiva 90/385/CEE e destinati esclusivamente a impiantare o programmare un dispositivo medico impiantabile attivo determinato; b) i dispositivi medici impiantabili e i loro accessori disciplinati dalla direttiva 93/42/CEE e destinati esclusivamente a impiantare un dispositivo medico impiantabile determinato; c) i dispositivi medici fissi che richiedono un’installazione disciplinati dalla direttiva 93/42/CEE; d) i dispositivi medici e i loro accessori disciplinati dalle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE e provvisti di un sistema integrato per l’indicazione visiva delle istruzioni; e) i software autonomi disciplinati dalla direttiva 93/42/CEE. 2.   I fabbricanti possono fornire i dispositivi elencati al paragrafo 1 con istruzioni per l’uso elettroniche e non su supporto cartaceo alle seguenti condizioni: a) i dispositivi e accessori sono destinati esclusivamente ad utilizzatori professionali; b) non è ragionevolmente prevedibile un’utilizzazione da parte di altre persone.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2012/207 — Testo vigente | Portale Normativo