Art. 1

Campo di applicazione

In vigore dal 8 mar 2012
Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato: 1) il titolo II è così modificato: a) all'articolo 27, paragrafo 1, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007, solo le seguenti sostanze possono essere utilizzate nella trasformazione degli alimenti biologici, ad eccezione dei prodotti del settore vitivinicolo, ai quali si applicano le disposizioni del Capo 3 bis:»; b) è inserito un nuovo Capo 3 bis: « CAPO 3 bis Norme specifiche sulla vinificazione Articolo 29 ter Campo di applicazione 1.   Il presente capo stabilisce norme specifiche per quanto concerne la produzione biologica di prodotti del settore vitivinicolo di cui all', paragrafo 1, lettera l), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (*1). 2.   Salvo esplicite disposizioni contrarie del presente capo, si applicano i regolamenti della Commissione (CE) n. 606/2009 (*2) e (CE) n. 607/2009 (*3). Articolo 29 quater Uso di taluni prodotti e sostanze 1.   Ai fini dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007, i prodotti del settore vitivinicolo sono ottenuti da materie prime biologiche. 2.   Ai fini dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007, solo i prodotti e le sostanze elencate nell'allegato VIII bis de presente regolamento possono essere utilizzati per l'elaborazione di prodotti del settore vitivinicolo, anche durante i processi e le pratiche enologiche, fatte salve le condizioni e restrizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1234/2007 e dal regolamento (CE) n. 606/2009, in particolare dall'allegato I A di quest'ultimo regolamento. 3.   Se disponibili, sono utilizzati i prodotti e le sostanze elencati nell'allegato VIII bis del presente regolamento e contrassegnati con un asterisco, ottenuti da materie prime biologiche. Articolo 29 quinquies Pratiche enologiche e restrizioni 1.   Fatti salvi l'articolo 29 quater e i divieti e le restrizioni specifici previsti dai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, sono consentiti solo le pratiche, i processi e i trattamenti enologici, con le restrizioni previste dagli articoli 120 quater e 120 quinquies del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dagli articoli 3, da 5 a 9 e da 11 a 14 del regolamento (CE) n. 606/2009 e dai loro allegati, utilizzati anteriormente al 1o agosto 2010. 2.   È vietato l'uso delle pratiche, dei processi e dei trattamenti enologici seguenti: a) concentrazione parziale a freddo ai sensi dell'allegato XV bis, sezione B.1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007; b) eliminazione dell'anidride solforosa con procedimenti fisici ai sensi dell'allegato I A, punto 8, del regolamento (CE) n. 606/2009; c) trattamento per elettrodialisi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino, ai sensi dell'allegato I A, punto 36, del regolamento (CE) n. 606/2009; d) dealcolizzazione parziale del vino ai sensi dell'allegato I A, punto 40, del regolamento (CE) n. 606/2009; e) trattamento con scambiatori di cationi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino ai sensi dell'allegato I A, punto 43, del regolamento (CE) n. 606/2009. 3.   L'uso delle pratiche, dei processi e dei trattamenti enologici seguenti è consentito alle seguenti condizioni: a) per i trattamenti termici ai sensi dell'allegato I A, punto 2, del regolamento (CE) n. 606/2009, la temperatura non può superare i 70 °C; b) per la centrifugazione e la filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, ai sensi dell'allegato I A, punto 3, del regolamento (CE) n. 606/2009, la dimensione dei pori non può essere inferiore a 0,2 micrometri. 4.   L'uso delle pratiche, dei processi e dei trattamenti enologici seguenti è riesaminato dalla Commissione anteriormente al 1o agosto 2015 allo scopo di porre termine gradualmente o limitare ulteriormente tali pratiche: a) i trattamenti termici di cui all'allegato I A, punto 2, del regolamento (CE) n. 606/2009; b) l'impiego di resine scambiatrici di ioni di cui all'allegato I A, punto 20, del regolamento (CE) n. 606/2009; c) l'osmosi inversa ai sensi dell'allegato XV bis, sezione B.1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007. 5.   Eventuali modifiche introdotte successivamente al 1o agosto 2010, per quanto riguarda le pratiche, i processi e i trattamenti enologici previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 o dal regolamento (CE) n. 606/2009, possono essere applicate nella vinificazione biologica solo previa adozione delle misure necessarie per l'attuazione delle norme di produzione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 e, se necessario, di una procedura di valutazione conformemente all'articolo 21 dello stesso regolamento. (*1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1." (*2)   GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1." (*3)   GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60.»;" c) l'articolo 47 è così modificato: i) al primo comma è aggiunta la lettera e) seguente: «e) l'uso di anidride solforosa fino a un tenore massimo da fissare conformemente all'allegato I B del regolamento (CE) n. 606/2009 se le condizioni meteorologiche eccezionali di una determinata campagna deteriorano la situazione sanitaria delle uve biologiche in una data zona geografica a causa di gravi attacchi batterici o micotici che obbligano il vinificatore a usare una quantità di anidride solforosa superiore agli anni precedenti per ottenere un prodotto finito comparabile.»; ii) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Previa approvazione dell'autorità competente, i singoli operatori conservano i documenti giustificativi del ricorso alle deroghe di cui sopra. Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione in merito alle deroghe concesse a norma del primo comma, lettere c) ed e).»; 2) il titolo V è così modificato: a) all'articolo 94, paragrafo 1, è aggiunta la lettera d) seguente: «d) entro un mese dall'autorizzazione, le deroghe concesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 47, primo comma, lettere c) ed e).»; b) all'articolo 95, il paragrafo 10 bis è sostituito dal seguente: «10 bis.   Per quanto concerne i prodotti del settore vitivinicolo, il periodo transitorio di cui al paragrafo 8 termina il 31 luglio 2012. Le scorte di vini prodotti fino al 31 luglio 2012 in conformità del regolamento (CEE) n. 2092/91 o del regolamento (CE) n. 834/2007 possono continuare a essere immesse sul mercato fino a esaurimento delle scorte e nel rispetto delle seguenti condizioni in materia di etichettatura: a) può essere utilizzato il logo comunitario di produzione biologica, di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, denominato dal 1o luglio 2010“logo biologico dell'UE”, a condizione che il processo di vinificazione sia conforme al titolo II, capo 3 bis, del presente regolamento; b) gli operatori che utilizzano il “logo biologico dell'UE” conservano le registrazioni documentali, per un periodo di almeno 5 anni dopo l'immissione sul mercato del vino ottenuto da uve biologiche, tra cui i quantitativi corrispondenti del vino in litri, per categoria di vino e per anno; c) se la documentazione di cui alla lettera b), del presente comma non è disponibile, il vino può essere etichettato come “vino ottenuto da uve biologiche”, a condizione che sia conforme ai requisiti del presente regolamento, esclusi i requisiti previsti al titolo II, capo 3 bis; d) il vino etichettato come “vino ottenuto da uve biologiche” non può recare il “logo biologico dell'UE”.»; 3) è inserito un nuovo allegato VIII bis, il cui testo figura nell'allegato del presente regolamento.
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