Art. 2
In vigore dal 1 mar 2012
Per un periodo transitorio che scade il 31 luglio 2012, gli Stati membri possono autorizzare gli scambi di sperma di animali domestici della specie suina accompagnati da un certificato sanitario rilasciato entro il 31 maggio 2012, conforme al modello figurante nell’allegato D della direttiva 90/429/CEE nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal presente regolamento.
Storico versioni
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