Art. 5

Personalità giuridica e domicilio legale nel territorio dell’Unione

In vigore dal 23 feb 2012
Personalità giuridica e domicilio legale nel territorio dell’Unione 1.   Qualora il richiedente abbia domicilio legale in più di uno Stato membro, deve fornire informazioni in merito alla propria sede legale, amministrazione centrale o sede di attività principale all’interno dell’Unione, nonché alle proprie agenzie, filiali o succursali stabilite nel territorio di qualsiasi Stato membro. Il richiedente dichiara inoltre in quali Stati membri intende fornire i propri servizi. 2.   Qualora il richiedente sia un’autorità di uno Stato membro, o faccia parte di una tale autorità, non è tenuto a dimostrare la propria personalità giuridica né il proprio domicilio legale all’interno dell’Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2012:363:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo