Art. 1

In vigore dal 21 feb 2012
Nel capitolo 85 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2011 della Commissione (3), è inserita la nota complementare 3 che segue: «3. Unicamente per l’applicazione delle sottovoci 8528 71 15 e 8528 71 91 , il termine “modem” si riferisce a dispositivi o apparecchiature che modulano e demodulano segnali in entrata e in uscita, come i modem V.90 o i modem via cavo e altri dispositivi analoghi che utilizzano tecnologie per l’accesso a internet, quali WLAN, ISDN e Ethernet. La portata dell’accesso a internet può essere limitata dal fornitore del servizio. Gli apparecchi descritti nelle suddette sottovoci devono consentire un processo di comunicazione bidirezionale o un flusso di informazioni bidirezionale, allo scopo di fornire un scambio interattivo di informazioni. »
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Art. 1 Regolamento (UE) 2012/155 — Testo vigente | Portale Normativo