Art. 1

In vigore dal 20 feb 2012
Il regolamento (UE) n. 65/2011 è modificato come segue: 1) all’ sono aggiunte le definizioni seguenti: «d) “misure connesse alla superficie”, le misure o sottomisure per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata; e) “misure connesse agli animali”, le misure o sottomisure per le quali il sostegno si basa sul numero di animali dichiarato.»; 2) all’articolo 6, paragrafo 2, le lettere a) e b) sono soppresse; 3) l’articolo 17 è modificato come segue: a) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «3.   Un bovino che ha perso uno dei due marchi auricolari viene considerato accertato, purché sia chiaramente e individualmente identificato dagli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini. Inoltre, se un solo bovino dell’azienda ha perso entrambi i marchi auricolari, l’animale si considera accertato purché sia comunque possibile identificarlo per mezzo del registro, del passaporto degli animali, della banca dati o con altri mezzi previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e purché l’allevatore sia in grado di comprovare di aver già preso provvedimenti per porre rimedio alla situazione prima dell’annuncio del controllo in loco. (*1)   GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1.»;" b) sono inseriti i paragrafi seguenti: «3 bis.   Un ovino o un caprino che ha perso uno dei marchi auricolari viene considerato accertato, purché l’animale possa ancora essere identificato mediante un primo mezzo di identificazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio (*2) e purché siano soddisfatte tutte le altre prescrizioni del sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina. 3 ter.   Se l’agricoltore non ha informato le autorità competenti a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1122/2009 che gli animali sono stati trasferiti verso un altro luogo nel periodo di detenzione, gli animali in questione sono considerati facenti parte degli animali accertati se sono immediatamente localizzati nell’impresa durante il controllo in loco. (*2)   GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.»;" c) al paragrafo 5, terzo comma, la seconda frase è soppressa; d) al paragrafo 7, secondo comma, la seconda frase è soppressa; e) è inserito il paragrafo seguente: «8.   L’importo risultante dalle esclusioni di cui al paragrafo 5, terzo comma, e al paragrafo 7, secondo comma, del presente articolo è detratto dai pagamenti a norma dell’articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione. Se l’importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all’anno civile dell’accertamento, il saldo restante viene azzerato.»; 4) all’articolo 22, il sesto trattino è sostituito dal seguente: «— infine, a norma dell’articolo 16, paragrafo 7, e dell’articolo 17, paragrafo 8, del presente regolamento.»; 5) all’articolo 31, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente: «ii) per le misure connesse alla superficie, la superficie totale ripartita per singolo regime di aiuto;».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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