Art. 1
In vigore dal 15 feb 2012
All’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 810/2009, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«b)
i cittadini di paesi terzi titolari di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato membro che non partecipa all’adozione del presente regolamento o da uno Stato membro che non applica ancora pienamente le disposizioni dell’acquis di Schengen, o i cittadini di paesi terzi titolari di uno dei titoli di soggiorno validi menzionati nell’allegato V, rilasciati da Andorra, dal Canada, dal Giappone, da San Marino o dagli Stati Uniti d’America, che garantisca il ritorno incondizionato del titolare;
c)
i cittadini di paesi terzi titolari di un visto valido per uno Stato membro che non partecipa all’adozione del presente regolamento, per uno Stato membro che non applica ancora pienamente le disposizioni dell’acquis di Schengen, o per il Canada, il Giappone o gli Stati Uniti d’America, quando si recano nel paese di rilascio o in un altro paese terzo, o quando, dopo aver utilizzato tale visto, ritornano dal paese di rilascio;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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