Art. 1

In vigore dal 15 feb 2012
Il regolamento (CE) n. 1085/2006 è così modificato: 1) all’articolo 19 è aggiunto il paragrafo seguente: «9.   I paragrafi da 1 a 8 non pregiudicano la partecipazione di categorie di organismi ammissibili per natura o per ubicazione, in considerazione degli obiettivi dell'azione.»; 2) all'articolo 25, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Detti regolamenti e il regolamento (CE) n. 2666/2000 rimangono d'applicazione per gli atti giuridici e per gli impegni connessi agli esercizi finanziari anteriori al 2007 e ai fini dell'attuazione dell'articolo 31 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (*1) e dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 389/2006 del Consiglio, del 27 febbraio 2006, che istituisce uno strumento di sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota (*2). (*1)   GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203." (*2)   GU L 65 del 7.3.2006, pag. 5.»;" 3) all'allegato I dopo «Croazia» sono inserite le voci seguenti: «— Islanda — Montenegro»; 4) all'allegato II sono soppresse le voci seguenti: «— Islanda — Montenegro».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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