Art. 1

Documento giustificativo

In vigore dal 14 feb 2012
Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato: 1) all’articolo 63, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera d): «d) se l’operatore intende chiedere il documento giustificativo ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 2, le caratteristiche specifiche del metodo di produzione utilizzato.»; 2) l’articolo 68 è sostituito dal seguente: «Articolo 68 Documento giustificativo 1.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, le autorità e gli organismi di controllo utilizzano il modello di documento giustificativo riportato nell’allegato XII del presente regolamento. 2.   Su richiesta dell’operatore soggetto al controllo delle autorità e degli organismi di controllo di cui al paragrafo 1, inoltrata entro un termine fissato da dette autorità e organismi di controllo, le autorità e gli organismi in parola rilasciano un documento giustificativo complementare a conferma delle caratteristiche specifiche del metodo di produzione utilizzato, redatto secondo il modello riportato nell’allegato XII bis. La richiesta di documento giustificativo complementare reca, nella casella 2 del modello di cui all’allegato XII bis, la dicitura pertinente figurante nell’allegato XII ter.»; 3) nel titolo dell’allegato XII, il riferimento all’articolo 68 è sostituito da un riferimento all’articolo 68, paragrafo 1; 4) sono inseriti gli allegati XII bis e XII ter che figurano nell’allegato I del presente regolamento.
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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