Art. 1
Documento giustificativo
In vigore dal 14 feb 2012
Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato:
1)
all’articolo 63, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera d):
«d)
se l’operatore intende chiedere il documento giustificativo ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 2, le caratteristiche specifiche del metodo di produzione utilizzato.»;
2)
l’articolo 68 è sostituito dal seguente:
«Articolo 68
Documento giustificativo
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, le autorità e gli organismi di controllo utilizzano il modello di documento giustificativo riportato nell’allegato XII del presente regolamento.
2. Su richiesta dell’operatore soggetto al controllo delle autorità e degli organismi di controllo di cui al paragrafo 1, inoltrata entro un termine fissato da dette autorità e organismi di controllo, le autorità e gli organismi in parola rilasciano un documento giustificativo complementare a conferma delle caratteristiche specifiche del metodo di produzione utilizzato, redatto secondo il modello riportato nell’allegato XII bis.
La richiesta di documento giustificativo complementare reca, nella casella 2 del modello di cui all’allegato XII bis, la dicitura pertinente figurante nell’allegato XII ter.»;
3)
nel titolo dell’allegato XII, il riferimento all’articolo 68 è sostituito da un riferimento all’articolo 68, paragrafo 1;
4)
sono inseriti gli allegati XII bis e XII ter che figurano nell’allegato I del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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