Art. 1

In vigore dal 10 feb 2012
Alle domande di titoli di importazione presentate il 6 e 7 febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, è applicato un coefficiente di attribuzione del 12,493792 %. Per il mese di febbraio 2012 è sospeso il rilascio di titoli di importazione per i quantitativi richiesti a partire dal 13 febbraio 2012.
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