Art. 1

In vigore dal 10 feb 2012
Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato: 1) l’ è sostituito dall’articolo seguente: « 1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati negli allegati I, IA e IB. 2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati negli allegati I, IA e IB o utilizzato a loro beneficio. 3.   È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2. 4.   Nell’allegato I sono elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell’, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2010/639/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (*1), come responsabili delle violazioni delle norme internazionali in materia elettorale durante le elezioni presidenziali tenutesi in Bielorussia il 19 marzo 2006 e della repressione della società civile e dell’opposizione democratica o associati ai responsabili. 5.   Nell’allegato IA sono elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell’, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/639/PESC, come responsabili delle violazioni delle norme internazionali in materia elettorale durante le elezioni presidenziali tenutesi in Bielorussia il 19 dicembre 2010 e della repressione della società civile e dell’opposizione democratica o associati ai responsabili. 6.   Nell’allegato IB sono elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell’, paragrafo 1, lettere c) e d), della decisione 2010/639/PESC, come: i) responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica in Bielorussia; o ii) persone o entità che ricevono benefici dal regime di Lukashenko o lo sostengono. (*1)   GU L 280 del 26.10.2010, pag. 18.»;" 2) all’articolo 2 ter, paragrafi 1 e 2, all’, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 4 bis e all’articolo 8 bis, paragrafi 1 e 4, i riferimenti agli «allegati I e IA» sono sostituiti dai riferimenti agli «allegati I, IA e IB».
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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