Art. 10
Commissioni per il 2011
In vigore dal 7 feb 2012
Commissioni per il 2011
1. Le agenzie di rating del credito registrate nel 2011 pagano, per il 2011, una commissione di vigilanza iniziale pari a 500 EUR per ciascun mese completo compreso nel periodo di tempo intercorrente tra la data della registrazione, purché non antecedente al 1o luglio 2011, e il 31 dicembre 2011. Tale commissione viene versata per intero entro la fine di aprile 2012.
In deroga al primo comma, un’agenzia di rating registrata è esentata dal pagamento di una commissione di vigilanza per il 2011 nei casi in cui il suo fatturato totale, pubblicato nei suoi conti sottoposti a revisione più recenti, è inferiore a 10 milioni di EUR, o, se l’agenzia fa parte di un gruppo di agenzie di rating, nei casi in cui il fatturato totale aggregato del gruppo di agenzie di rating è inferiore a 10 milioni di EUR.
2. Le agenzie di rating del credito certificate nel 2011 pagano, per il 2011, una commissione di vigilanza iniziale pari a 500 EUR per ciascun mese completo compreso nel periodo di tempo intercorrente tra la data della certificazione, purché non antecedente al 1o luglio 2011, e il 31 dicembre 2011. Tale commissione viene versata per intero entro la fine di aprile 2012.
In deroga al primo comma, un’agenzia di rating certificata è esentata dal pagamento di una commissione di vigilanza per il 2011 nei casi in cui il suo fatturato è inferiore a 10 milioni di EUR, o, se l’agenzia fa parte di un gruppo di agenzie di rating, nei casi in cui il fatturato aggregato del gruppo di agenzie di rating è inferiore a 10 milioni di EUR.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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