Art. 10

Commissioni per il 2011

In vigore dal 7 feb 2012
Commissioni per il 2011 1.   Le agenzie di rating del credito registrate nel 2011 pagano, per il 2011, una commissione di vigilanza iniziale pari a 500 EUR per ciascun mese completo compreso nel periodo di tempo intercorrente tra la data della registrazione, purché non antecedente al 1o luglio 2011, e il 31 dicembre 2011. Tale commissione viene versata per intero entro la fine di aprile 2012. In deroga al primo comma, un’agenzia di rating registrata è esentata dal pagamento di una commissione di vigilanza per il 2011 nei casi in cui il suo fatturato totale, pubblicato nei suoi conti sottoposti a revisione più recenti, è inferiore a 10 milioni di EUR, o, se l’agenzia fa parte di un gruppo di agenzie di rating, nei casi in cui il fatturato totale aggregato del gruppo di agenzie di rating è inferiore a 10 milioni di EUR. 2.   Le agenzie di rating del credito certificate nel 2011 pagano, per il 2011, una commissione di vigilanza iniziale pari a 500 EUR per ciascun mese completo compreso nel periodo di tempo intercorrente tra la data della certificazione, purché non antecedente al 1o luglio 2011, e il 31 dicembre 2011. Tale commissione viene versata per intero entro la fine di aprile 2012. In deroga al primo comma, un’agenzia di rating certificata è esentata dal pagamento di una commissione di vigilanza per il 2011 nei casi in cui il suo fatturato è inferiore a 10 milioni di EUR, o, se l’agenzia fa parte di un gruppo di agenzie di rating, nei casi in cui il fatturato aggregato del gruppo di agenzie di rating è inferiore a 10 milioni di EUR.
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Commissioni per il 2011 (Art. 10 Regolamento (UE) 2012/272) — Testo vigente | Portale Normativo