Art. 1
In vigore dal 31 gen 2012
L’elenco delle sostanze biologiche o chimiche che possono beneficiare della franchigia di cui all’articolo 53, paragrafo l, lettera b), del regolamento (CE) n. 1186/2009, si trova all’allegato I del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2012:80:oj#art-1