Art. 2
Deroga all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011
In vigore dal 27 gen 2012
Deroga all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011
In deroga all'articolo 92, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, gli Stati membri presentano entro il 29 febbraio 2012 la richiesta di autorizzazione a concedere l'aiuto finanziario nazionale in conformità all'articolo 103 sexies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 per i programmi operativi da attuare nel 2012.
Nella loro prima richiesta di autorizzazione presentata dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri individuano le regioni, compresa la loro delimitazione geografica a norma dell'articolo 91, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 come modificato dal presente regolamento. Se del caso, entro il 29 febbraio 2012 gli Stati membri correggono le richieste di autorizzazione per il 2012 trasmesse alla Commissione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
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