Art. 1
In vigore dal 24 gen 2012
All’articolo 7 del regolamento (CE) n. 891/2009, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Per lo “zucchero Balcani”, le domande di titoli di importazione sono accompagnate dagli originali dei titoli di esportazione, redatti conformemente al modello di cui all’allegato II, rilasciati dalle autorità competenti del paese terzo interessato. Il quantitativo menzionato nelle domande di titoli di importazione non può essere superiore a quello figurante nei titoli di esportazione.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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