Art. 1
Accesso alle informazioni relative all’OBD e sulla riparazione e manutenzione del veicolo
In vigore dal 23 gen 2012
Il regolamento (UE) n. 582/2011 è modificato come segue:
1)
all’, vengono aggiunti i paragrafi 42, 43 e 44 che seguono:
«42.
“adattamenti personalizzati”, qualsiasi modifica a un tipo di veicolo, a un sistema, a una componente o a una entità tecnica, apportata su richiesta specifica di un cliente e soggetta a omologazione;
43.
“informazioni relative all’OBD del veicolo”, informazioni riguardanti un sistema diagnostico di bordo che controlli un qualsiasi sistema elettronico del veicolo;
44.
“sistema riportato”, un sistema, quale definito all’articolo 3, paragrafo 23, della direttiva 2007/46/CE, riportato da un tipo di veicolo vecchio a uno nuovo».
2)
Sono inseriti i seguenti articoli da 2 bis a 2 nonies:
«Articolo 2 bis
Accesso alle informazioni relative all’OBD e sulla riparazione e manutenzione del veicolo
1. I fabbricanti mettono in atto le disposizioni e le procedure necessarie, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 595/2009 e dell’allegato XVII del presente regolamento, al fine di garantire che informazioni relative all’OBD e alla riparazione e manutenzione del veicolo siano accessibili su Internet con un formato standard, in modo facile, rapido e non discriminatorio rispetto alle disposizioni impartite o all’accesso consentito ai concessionari/meccanici autorizzati. I fabbricanti distribuiscono inoltre agli operatori indipendenti e a concessionari/meccanici autorizzati materiale di formazione tecnica.
2. Le autorità di omologazione rilasciano l’omologazione solo dopo aver ricevuto dal fabbricante un Certificato di accesso alle informazioni relative all’OBD e sulla riparazione e manutenzione del veicolo.
3. Il Certificato di accesso alle informazioni relative all’OBD e sulla riparazione e manutenzione del veicolo prova la conformità all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 595/2009.
4. Il Certificato di accesso alle informazioni relative all’OBD e sulla riparazione e manutenzione del veicolo va redatto in base al modello di cui all’appendice 1 dell’allegato XVII.
5. Le informazioni relative all’OBD e sulla riparazione e manutenzione del veicolo devono contenere i seguenti elementi:
a)
l’identificazione inequivocabile del veicolo, del sistema, della componente o dell’entità tecnica di cui è responsabile il fabbricante;
b)
manuali di servizio, per annotare riparazioni e attività di manutenzione;
c)
manuali tecnici;
d)
informazioni su componenti e diagnosi (come valori di misurazione teorici minimi e massimi);
e)
schemi elettrici;
f)
codici diagnostici di guasto, compresi i codici specifici dei fabbricanti;
g)
numero di identificazione della taratura del software applicabile a un tipo di veicolo;
h)
informazioni su strumenti e apparecchiature proprietari, e informazioni fornite mediante tali strumenti e apparecchiature;
i)
informazioni sui dati registrati e dati bidirezionali di monitoraggio e prova;
j)
unità di lavoro o scadenze standard per operazioni di riparazione e manutenzione, se comunicate ai meccanici e ai concessionari autorizzati del fabbricante direttamente o tramite terzi;
k)
nel caso di un’omologazione in più fasi, le informazioni chieste all’articolo 2 ter.
6. Concessionari e/o officine autorizzate facenti parte del sistema di distribuzione di un determinato fabbricante di veicoli sono considerati operatori indipendenti ai fini del presente regolamento se forniscono servizi di riparazione e manutenzione a veicoli di un fabbricante del cui sistema di distribuzione essi non fanno parte.
7. Le informazioni sulla riparazione e sulla manutenzione dei veicoli devono essere sempre accessibili, salvo durante gli interventi di manutenzione sul sistema d’informazione.
8. Per fabbricare o riparare componenti OBD di ricambio, strumenti diagnostici e attrezzature di prova, i costruttori forniscono le pertinenti informazioni sull’OBD e sulla riparazione e manutenzione del veicolo a tutti i fabbricanti/meccanici interessati di componenti, strumenti diagnostici o attrezzatura di prova, senza discriminazioni.
9. Il fabbricante rende note modifiche successive e supplementi d’informazione sulla riparazione e sulla manutenzione dei veicoli sui propri siti web nel momento stesso in cui li rende accessibili alle officine autorizzate.
10. Se le attività di riparazione e di manutenzione di un veicolo sono memorizzate in una banca dati centrale del fabbricante del veicolo o a suo nome, le officine indipendenti che sono state abilitate e autorizzate ai sensi dell’allegato XVII, sezione 2.2, devono poter accedere ai dati gratuitamente e alle stesse condizioni dei meccanici autorizzati e introdurre informazioni sull’attività di riparazione e di manutenzione da essi eseguite.
11. Il fabbricante mette a disposizione delle parti interessate le seguenti informazioni:
a)
informazioni pertinenti per consentire lo sviluppo di componenti di ricambio fondamentali per il corretto funzionamento del sistema OBD;
b)
informazioni per consentire lo sviluppo di strumenti di diagnosi generici.
Ai fini del primo comma, lettera a), lo sviluppo di componenti di ricambio non deve essere limitata dai seguenti aspetti:
a)
mancanza di informazioni pertinenti;
b)
requisiti tecnici relativi alle strategie di indicazione dei malfunzionamenti se si superano i valori limite OBD o se il sistema OBD non può soddisfare i requisiti di base relativi al monitoraggio del presente regolamento;
c)
modifiche specifiche al trattamento dell’informazione OBD, introdotte per gestire in modo indipendente il funzionamento del veicolo con benzina o gas;
d)
l’omologazione di veicoli alimentati a gas che presentano alcune anomalie di scarsa rilevanza.
Ai fini della lettera b), quando un costruttore usa strumenti di diagnosi e di prova conformi alle norme ISO 22900 Modular Vehicle Communication Interface (MVCI) e ISO 22901 Open Diagnostic Data Exchange (ODX) nella sua rete affiliata, i file ODX devono essere accessibili agli operatori indipendenti attraverso il sito Internet del fabbricante.
Articolo 2 ter
Omologazione in più fasi
1. Nel caso di dell’omologazione in più fasi, di cui all’articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2007/46/CE, il fabbricante finale deve fornire l’accesso alle informazioni relative all’OBD e sulla riparazione e manutenzione del veicolo relative alle proprie fasi di fabbricazione e al legame con la/le fase/i precedente/i.
Il fabbricante finale deve inoltre fornire agli operatori indipendenti, attraverso il proprio sito web, le seguenti informazioni:
a)
indirizzo Internet del/dei fabbricante/i responsabile/i della/e fase/i precedente/i;
b)
nome e indirizzo di tutti i fabbricanti responsabili della/e fase/i precedente/i;
c)
numero/i di omologazione della/e fase/i precedente/i;
d)
il numero del motore.
2. Ogni fabbricante responsabile di una determinata fase o di più fasi dell’omologazione deve garantire, attraverso il suo sito web, l’accesso all’informazione sull’OBD e sulla riparazione e manutenzione del veicolo riguardante la/le fase/i dell’omologazione di cui è responsabile e il legame con la fase precedente.
3. Il fabbricante responsabile di una determinata fase o di più fasi dell’omologazione deve fornire le seguenti informazioni al fabbricante responsabile di una fase successiva:
a)
il Certificato di conformità per la/le fase/i di cui è responsabile;
b)
il Certificato di accesso alle informazioni relative all’OBD e sulla riparazione e manutenzione del veicolo, comprese le sue appendici;
c)
il numero di omologazione corrispondente alla/e fase/i di cui egli sia responsabile;
d)
i documenti di cui alle lettere a), b) e c) secondo quanto previsto dal/dai fabbricante/i coinvolti nella/e fase/i precedente/i.
Ogni fabbricante deve autorizzare il fabbricante responsabile di una fase successiva a trasferire i documenti ottenuti ai fabbricanti responsabili delle fasi successive e di quella finale.
Inoltre, su base contrattuale, il fabbricante responsabile di una determinata o di più fasi di omologazione deve:
a)
permettere al fabbricante responsabile della fase seguente, l’accesso a informazioni relative all’OBD e sulla riparazione e manutenzione del veicolo e a informazioni d’interfaccia corrispondenti alla/e fase/i in questione di cui è responsabile;
b)
permettere al fabbricante responsabile di una fase ulteriore, l’accesso alle informazioni relative all’OBD e sulla riparazione e manutenzione del veicolo e a informazioni d’interfaccia corrispondenti alla/e fase/i in questione di cui è responsabile.
4. Un fabbricante, compreso un fabbricante finale, può riscuotere un canone solo ai sensi dell’articolo 2 septies riguardo alla/e fase/i specifica/che di cui è responsabile.
Un fabbricante, compreso un fabbricante finale, non può riscuotere un canone per fornire informazioni relative all’indirizzo web o alle informazioni di contatto di altri fabbricanti.
Articolo 2 quater
Adattamenti personalizzati
1. In deroga all’articolo 2 bis, se il numero di sistemi, componenti o entità tecniche soggette a uno specifico adattamento personalizzato è inferiore a 250 unità prodotte in tutto il mondo, le informazioni sulla riparazione e la manutenzione dell’adattamento personalizzato devono essere fornite in modo facile, rapido e non discriminatorio rispetto alle disposizioni impartite o all’accesso consentito ai concessionari/meccanici autorizzati.
Per la manutenzione e la riprogrammazione di unità elettroniche di controllo riguardanti un adattamento personalizzato, il fabbricante mette a disposizione degli operatori indipendenti le proprie attrezzature specializzate e di prova nonché gli strumenti di diagnosi alle stesse condizioni riconosciute alle officine autorizzate.
Gli adattamenti personalizzati devono essere elencati nel sito web del fabbricante dedicato alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione e indicati all’atto dell’omologazione nel Certificato di accesso alle informazioni relative all’OBD e sulla riparazione e manutenzione del veicolo.
2. Fino al 31 dicembre 2015, se il numero di sistemi, componenti o entità tecniche oggetto di uno specifico adattamento personalizzato supera le 250 unità a livello mondiale, il fabbricante può derogare all’obbligo di cui all’articolo 2 bis di consentire l’accesso alle informazioni relative all’OBD e sulla riparazione e manutenzione del veicolo usando un formato standard. Se il fabbricante si avvale di tale deroga, fornirà l’accesso alle informazioni relative all’OBD e sulla riparazione e manutenzione del veicolo in modo facile, rapido e non discriminatorio rispetto alle disposizioni impartite o all’accesso consentito ai concessionari/meccanici autorizzati.
3. I fabbricanti, tramite vendita o affitto, mettono a disposizione degli operatori indipendenti le proprie attrezzature specializzate e di prova nonché gli strumenti di diagnosi per effettuare la manutenzione dei sistemi oggetto di adattamenti personalizzati, alle stesse condizioni riconosciute alle officine autorizzate.
4. All’atto dell’omologazione, il fabbricante deve indicare nel Certificato di accesso alle informazioni relative all’OBD e sulla riparazione e manutenzione del veicolo gli adattamenti personalizzati e tutte le unità elettroniche di controllo ad essi correlate per i quali egli deroga all’obbligo di cui all’articolo 2 bis di consentire l’accesso alle informazioni sull’OBD e sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli in un formato standard.
Tali adattamenti personalizzati e tutte le unità elettroniche di controllo a essi correlate vanno elencati anche nel sito web del fabbricante dedicato alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione.
Articolo 2 quinquies
Fabbricanti in piccole serie
1. In deroga all’articolo 2 bis, i fabbricanti la cui produzione annua a livello mondiale di un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica che rientri nel presente regolamento sia inferiore a 250 unità, forniscono l’accesso a informazioni sulle riparazioni e la manutenzione in modo facile, rapido e non discriminatorio rispetto alle disposizioni impartite o all’accesso consentito ai concessionari/meccanici autorizzati.
2. Il veicolo, il sistema, la componente e l’entità tecnica soggetti al paragrafo 1 devono essere elencati nel sito web del fabbricante dedicato alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione.
3. L’autorità di omologazione informa immediatamente la Commissione di ogni omologazione rilasciata ai fabbricanti in piccole serie.
Articolo 2 sexies
Sistemi riportati
1. Fino al 30 giugno 2016, riguardo ai sistemi riportati di cui all’appendice 3 dell’allegato XVII, il costruttore può derogare all’obbligo di riprogrammare le unità elettroniche di controllo in conformità alle norme di cui all’allegato XVII.
La deroga in tal senso va indicata sul Certificato di accesso alle informazioni relative all’OBD e sulla riparazione e manutenzione del veicolo all’atto dell’omologazione.
I sistemi per i quali un fabbricante deroga all’obbligo di riprogrammare le unità elettroniche di controllo in conformità alle norme di cui all’allegato XVII, vanno indicate sul suo sito web dedicato alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione.
2. Per la manutenzione e la riprogrammazione delle unità elettroniche di controllo nei sistemi riportati per i quali il fabbricante deroga all’obbligo di effettuare tali operazioni in conformità alle norme di cui all’allegato XVII, i fabbricanti devono garantire che gli operatori indipendenti possono acquistare o affittare le rispettive attrezzature o strumentazioni specializzate.
Articolo 2 septies
Canoni per accedere alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli
1. I fabbricanti possono chiedere la corresponsione di un importo, ragionevole e proporzionato, per accedere alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli di cui al presente regolamento.
Ai fini del primo comma, un canone è considerato eccessivo o sproporzionato se scoraggia l’accesso per non voler tener conto dell’uso che ne fa l’operatore indipendente.
2. I fabbricanti mettono a disposizione informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli, come i servizi transnazionali di riprogrammazione o di assistenza tecnica, su base oraria, giornaliera, mensile e annua, con canoni d’accesso diversi a seconda dei vari periodi per i quali viene consentito l’accesso.
Oltre a un accesso basato sulla durata, i fabbricanti possono offrire un accesso del tipo a transazione; il canone è allora fissato per transazione e non in funzione del tempo per la cui durata l’accesso viene consentito. Se i fabbricanti offrono entrambi i sistemi, le officine indipendenti scelgono il sistema di accesso che preferiscono: o il tipo “durata” o il tipo “transazione”.
Articolo 2 octies
Rispetto degli obblighi relativi all’accesso alle informazioni relative all’OBD e sulla riparazione e manutenzione del veicolo
1. Un’autorità di omologazione può in qualsiasi momento, di propria iniziativa oppure sulla base di un reclamo o di una valutazione effettuata da un servizio tecnico, verificare l’ottemperanza di un fabbricante alle disposizioni del regolamento (CE) n. 595/2009, del presente regolamento e del contenuto del Certificato di accesso alle informazioni relative all’OBD e sulla riparazione e manutenzione del veicolo.
2. Se un’autorità di omologazione rileva che un fabbricante non ha ottemperato agli obblighi in materia di accesso alle informazioni relative all’OBD e sulla riparazione e manutenzione del veicolo, l’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione prende gli opportuni provvedimenti per porre rimedio alla situazione.
Tali provvedimenti possono contemplare il ritiro o la sospensione dell’omologazione, ammende o altre misure adottate in conformità all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 595/2009.
3. L’autorità di omologazione procede a una verifica per accertare l’ottemperanza, da parte del fabbricante, agli obblighi riguardanti l’accesso alle informazioni relative all’OBD e sulla riparazione e manutenzione del veicolo, se un operatore indipendente o un’associazione di categoria che rappresenti operatori indipendenti le presenta un reclamo.
4. Nell’effettuare la verifica, l’autorità di omologazione può chiedere al servizio tecnico o a un altro esperto indipendente una perizia che accerti il rispetto di tali obblighi.
nonies
Forum sull’accesso alle informazioni relative ai veicoli
Il campo di applicazione delle attività svolte dal Forum sull’accesso alle informazioni relative ai veicoli, istituito ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (*1) viene esteso ai veicoli contemplati dal regolamento (CE) n. 595/2009.
Se emergono prove di abuso, intenzionale o no, delle informazioni sull’OBD e sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, il Forum darà indicazioni alla Commissione sulle misure volte a impedire un abuso delle informazioni.
(*1)
GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1.»;"
3)
l’articolo 3 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per ottenere l’omologazione di un sistema motore o di una famiglia di motori in quanto entità tecnica, oppure l’omologazione di un veicolo munito di sistema motore omologato per quanto riguarda le emissioni e le informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo ovvero l’omologazione di un veicolo per quanto riguarda le emissioni e le informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, il fabbricante deve dimostrare, ai sensi delle disposizioni dell’allegato I, che i veicoli o i sistemi motore sono stati sottoposti alle prove e soddisfano i requisiti di cui agli articoli 4 e 14 nonché agli allegati da III a VIII, X, XIII e XIV e XVII. Il fabbricante deve anche garantire la conformità alle specifiche dei carburanti di riferimento di cui all’allegato IX.»;
b)
sono inseriti i seguenti paragrafi 1 bis, 1 ter e 1 quater:
«1 bis. Se, al momento della presentazione della domanda di omologazione, le informazioni sull’OBD e sulla riparazione e manutenzione del veicolo non sono disponibili o non sono conformi all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 595/2009, all’articolo 2 bis ed, eventualmente, agli articoli 2 ter, 2 quater e 2 quinquies del presente regolamento nonché all’allegato XVII del presente regolamento, il costruttore fornisce tali informazioni entro 6 mesi dalla data di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2009 o entro 6 mesi dalla data dell’omologazione, se questa è successiva.
1 ter. La fornitura dei dati e delle informazioni entro le date di cui al paragrafo 5 è obbligatoria solo se, dopo l’omologazione, il veicolo viene immesso sul mercato.
Se il veicolo viene immesso sul mercato più di 6 mesi dopo l’omologazione, le informazioni vanno fornite alla data in cui esso viene immesso sul mercato.
1 quater. L’autorità di omologazione può presumere che il costruttore abbia applicato disposizioni e procedure adeguate riguardo all’accesso alle informazioni relative all’OBD e sulla riparazione e manutenzione del veicolo grazie al Certificato di accesso alle informazioni relative all’OBD e sulla riparazione e manutenzione del veicolo, debitamente compilato, purché non siano stati presentati reclami e il fabbricante fornisca le informazioni entro il termine di cui al paragrafo 1 bis.
Se il certificato di conformità non viene prodotto entro tale periodo, l’autorità di omologazione adotta adeguati provvedimenti per garantire la conformità.»;
c)
il paragrafo 15 è soppresso;
4)
l’articolo 5 è così modificato:
a)
il titolo è sostituito da quanto segue:
«Articolo 5
Domanda di omologazione di un sistema motore o di una famiglia di motori come entità tecnica per quanto riguarda le emissioni e l’accesso alle informazioni sulla riparazione e sulla manutenzione»;
b)
al paragrafo 4, la lettera g) è sostituita da quanto segue:
«g)
il Certificato di accesso alle informazioni relative all’OBD e sulla riparazione e manutenzione del veicolo;»
5)
all’articolo 6, il titolo è sostituito da quanto segue:
«Articolo 6
Disposizioni amministrative per la domanda di omologazione di un sistema motore o di una famiglia di motori come entità tecnica per quanto riguarda le emissioni e l’accesso alle informazioni sulla riparazione e manutenzione»;
6)
all’articolo 7, paragrafo 4, la lettera d) è sostituita da quanto segue:
«d)
il Certificato di accesso alle informazioni relative all’OBD e sulla riparazione e manutenzione del veicolo;»
7)
all’articolo 14, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita da quanto segue:
«d)
le prescrizioni relative alla dimostrazione basata sull’uso di sistemi di misura portatili delle emissioni (portable emission measuring systems - PEMS) in sede di omologazione e qualsiasi ulteriore prescrizione relativa alle prove eseguite sul veicolo in servizio per determinare le emissioni fuori ciclo, contenuta del presente regolamento;»
8)
all’articolo 15, paragrafo 1, il primo comma è sostituito da quanto segue:
«Il fabbricante garantisce che dispositivi di ricambio per controllare l’inquinamento e destinati a essere montati su sistemi motore o su veicoli omologati, contemplati dal regolamento (CE) n. 595/2009, siano omologati come entità tecniche ai sensi del presente articolo e degli articolo 16 e 17.»;
9)
all’articolo 16, il paragrafo 3 è sostituito da quanto segue:
«3. Il costruttore è tenuto a presentare il Certificato di accesso alle informazioni relative all’OBD e sulla riparazione e manutenzione del veicolo.».;
10)
gli allegati I, II, III, VI, X, XI e XIII sono modificati in conformità all’allegato I del presente regolamento.
11)
è aggiunto un nuovo allegato XVII, il cui testo è costituito dall’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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