Art. 1
In vigore dal 23 gen 2012
1. Le persone ed entità di cui all'allegato I del presente regolamento sono aggiunte all'elenco che figura nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010.
2. L'entità di cui all'allegato II del presente regolamento è cancellata dall'elenco che figura nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010.
3. Le entità di cui all’allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 sono modificate come indicato nell’allegato III del presente regolamento.
Storico versioni
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