Art. 1

In vigore dal 23 gen 2012
1.   Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio: a) tonniere con reti a circuizione: Spagna 22 unità Francia 20 unità Italia 1 unità Totale 43 unità b) pescherecci con palangari di superficie: Spagna 16 unità Francia 8 unità Portogallo 7 unità Regno Unito 1 unità Totale 32 unità 2.   Fatti salvi l'accordo e il protocollo, si applica il regolamento (CE) n. 1006/2008. 3.   Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono tutte le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione prende in considerazione le domande di autorizzazione presentate da altri Stati membri a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008. 4.   Il termine entro il quale gli Stati membri sono tenuti a confermare che non utilizzano pienamente le possibilità di pesca assegnate nell'ambito dell'accordo, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione informa gli Stati membri che le possibilità di pesca non sono state esaurite.
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