Art. 1
In vigore dal 23 gen 2012
1. Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:
a)
tonniere con reti a circuizione:
Spagna
22 unità
Francia
20 unità
Italia
1 unità
Totale
43 unità
b)
pescherecci con palangari di superficie:
Spagna
16 unità
Francia
8 unità
Portogallo
7 unità
Regno Unito
1 unità
Totale
32 unità
2. Fatti salvi l'accordo e il protocollo, si applica il regolamento (CE) n. 1006/2008.
3. Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono tutte le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione prende in considerazione le domande di autorizzazione presentate da altri Stati membri a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.
4. Il termine entro il quale gli Stati membri sono tenuti a confermare che non utilizzano pienamente le possibilità di pesca assegnate nell'ambito dell'accordo, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione informa gli Stati membri che le possibilità di pesca non sono state esaurite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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