Art. 1
In vigore dal 18 gen 2012
1. Ogni domanda di titolo d'importazione nell'ambito del sottocontingente III di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1067/2008, presentata dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 6 gennaio 2012 alle ore 13 (ora di Bruxelles) del 13 gennaio 2012, dà luogo al rilascio di un titolo per i quantitativi richiesti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione del 65,561415 %.
2. È sospeso, per il sottoperiodo contingentale in corso, il rilascio di titoli per i quantitativi richiesti a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 13 gennaio 2012 nell'ambito del sottocontingente III di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1067/2008.
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