Art. 1
In vigore dal 11 gen 2012
1. Ogni domanda di titolo d’importazione di orzo nell’ambito del contingente di cui al all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2305/2003, presentata dal 1o gennaio 2012 alle ore 13 (ora di Bruxelles) del 6 gennaio 2012, dà luogo al rilascio di un titolo per i quantitativi richiesti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione del 3,989135 %.
2. È sospeso, per il periodo contingentale in corso, il rilascio di titoli per i quantitativi richiesti a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 6 gennaio 2012.
Storico versioni
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