Art. 1

In vigore dal 9 gen 2012
1.   Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento d’esecuzione (UE) n. 511/2010 sulle importazioni di cavi di molibdeno, contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, la cui sezione maggiore trasversale è superiore a 1,35 mm ma non supera i 4,0 mm, attualmente classificati al codice NC ex 8102 96 00 , originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni di cavi di molibdeno, contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, la cui sezione maggiore trasversale è superiore a 1,35 mm ma non supera i 4,0 mm, attualmente classificati al codice NC ex 8102 96 00 (codice TARIC 8102 96 00 11), spedite dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o no originarie della Malaysia. 2.   I dazi estesi a norma del paragrafo 1 sono riscossi sulle importazioni spedite dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o no originarie della Malaysia, registrate a norma dell’ del regolamento (UE) n. 477/2011 e dell’articolo 13, paragrafo 3, nonché dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009. 3.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2012/14 — Testo vigente | Portale Normativo