Art. 1
In vigore dal 6 gen 2012
Alle domande di titoli di importazione presentate il 2 e 3 gennaio 2012, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, è applicato un coefficiente di attribuzione del 91,091273 %.
Per il mese di gennaio 2012 è sospeso il rilascio di titoli di importazione per i quantitativi richiesti a partire dal 9 gennaio 2012.
Storico versioni
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