Art. 1
In vigore dal 21 dic 2011
L’articolo 35 del regolamento (CE) n. 809/2004 è modificato come segue:
1)
al paragrafo 5 è aggiunto il seguente secondo comma:
«Oltre ai principi di cui al primo comma, a decorrere dal 1o gennaio 2012 gli emittenti dei paesi terzi possono presentare le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati conformemente ai seguenti principi contabili:
a)
i Generally Accepted Accounting Principles della Repubblica popolare cinese;
b)
i Generally Accepted Accounting Principles del Canada;
c)
i Generally Accepted Accounting Principles della Repubblica di Corea.»
2)
Il paragrafo 5 bis è sostituito dal testo seguente:
«5 bis Gli emittenti di paesi terzi non sono soggetti all’obbligo, di cui all’allegato I, punto 20.1; all’allegato IV, punto 13.1; all’allegato VII, punto 8.2; all’allegato X, punto 20.1 o all’allegato XI, punto 11.1, di riesporre le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati incluse in un prospetto e relative agli esercizi finanziari anteriori agli esercizi finanziari che iniziano il 1o gennaio 2015 o in data successiva, o all’obbligo di cui all’allegato VII, punto 8.2 bis; all’allegato IX, punto 11.1 o all’allegato X, punto 20.1 bis, di fornire una descrizione delle differenze tra gli International Financial Reporting Standard adottati in conformità del regolamento (CE) n. 1606/2002 e i principi contabili in base ai quali sono redatte tali informazioni relative agli esercizi finanziari precedenti agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1o gennaio 2015, purché le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati siano preparate conformemente ai Generally Accepted Accounting Principles della Repubblica d’India.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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