Art. 1

Disposizioni di modifica

In vigore dal 21 dic 2011
Disposizioni di modifica Il regolamento (UE) n. 961/2011 è così modificato: 1) all’, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Le partite dei prodotti di cui all’ sono accompagnate da una dichiarazione attestante: a) che il prodotto è stato raccolto e/o trasformato prima dell’11 marzo 2011; oppure b) che il prodotto è originario di e proveniente da una prefettura diversa da quelle di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Shizuoka; oppure c) che il prodotto è proveniente dalle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Shizuoka, ma non è originario di una di tali prefetture e non è stato esposto a radioattività durante il transito; oppure d) che il prodotto, ove esso sia originario delle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Shizuoka, non contiene livelli dei radionuclidi cesio-134 e cesio-137 superiori ai livelli massimi di cui all’allegato II del presente regolamento.»; 2) all’, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   La dichiarazione di cui al paragrafo 3 è redatta secondo il modello di cui all’allegato I. Per i prodotti di cui al paragrafo 3, lettera a), b) o c), la dichiarazione è firmata da un rappresentante autorizzato dell’autorità competente del Giappone o da un rappresentante autorizzato di un ente autorizzato dall’autorità competente del Giappone sotto l’autorità e la supervisione dell’autorità competente. Per i prodotti di cui al paragrafo 3, lettera d), la dichiarazione è firmata da un rappresentante autorizzato dell’autorità competente del Giappone ed è accompagnata da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell’analisi.»; 3) all’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Le autorità competenti del posto d’ispezione frontaliero o del punto di entrata designato effettuano: a) controlli documentali su tutte le partite di prodotti di cui all’; e b) controlli di identità e materiali, comprese le analisi di laboratorio per accertare la presenza di cesio-134 e cesio-137, su almeno: — il 10 % delle partite dei prodotti di cui all’, paragrafo 3, lettera d), e — il 20 % delle partite dei prodotti di cui all’, paragrafo 3, lettere b) e c).»; 4) all’articolo 10, secondo comma, la data del «31 dicembre 2011» è sostituita da quella del «31 marzo 2012»; 5) l’allegato I è sostituito dal testo contenuto nell’allegato I del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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