Art. 1

In vigore dal 21 dic 2011
Il regolamento (CE) n. 1121/2009 è così modificato: 1) all’articolo 61 è aggiunto il seguente comma: «Tuttavia, lo Stato membro che si avvale della facoltà prevista all’articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1122/2009 fissa la data di inizio del periodo di cui al primo comma del presente articolo.»; 2) all’articolo 62 è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3.   Se uno Stato membro si avvale della facoltà prevista all’articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1122/2009, la domanda di premio per vacca nutrice può assumere la forma di una dichiarazione di partecipazione che soddisfa anche i requisiti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), del presente articolo. Lo Stato membro può decidere che una dichiarazione di partecipazione presentata per un dato anno sia valida per uno o più anni successivi purché le informazioni ivi indicate restino corrette.»
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