Art. 1

Sospensione dell’applicazione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento per i prodotti originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

In vigore dal 20 dic 2011
Il regolamento (CE) n. 747/2001 è modificato come segue: 1) è inserito il seguente articolo 1 bis: «Articolo 1 bis Sospensione dell’applicazione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento per i prodotti originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza L’applicazione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento di cui all’allegato VIII ai prodotti originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza è temporaneamente sospesa per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1o gennaio 2012. Tuttavia, in funzione dei futuri sviluppi economici della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, può essere presa in considerazione un’eventuale proroga per un periodo supplementare almeno un anno prima della scadenza del periodo decennale disposto dall’accordo in forma di scambio di lettere approvato a nome dell’Unione con la decisione 2011/824/UE del Consiglio (*1). (*1)   GU L 328 del 10.12.2011, pag.2.»;" 2) l’ è soppresso.
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