Art. 9
Partecipanti unici
In vigore dal 19 dic 2011
Partecipanti unici
Laddove le condizioni minime per un’azione indiretta siano soddisfatte da una serie di soggetti giuridici che insieme costituiscono un solo soggetto giuridico, quest’ultimo può partecipare da solo ad un’azione indiretta, a condizione che sia stabilito in uno Stato membro o un paese associato.
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