Art. 52

Contributo finanziario della Comunità

In vigore dal 19 dic 2011
Contributo finanziario della Comunità 1.   I contratti di associazione di cui all’, lettera a), e le azioni a compartecipazione finanziaria di cui all’, lettera f), stabiliscono le regole concernenti il contributo finanziario della Comunità alle attività interessate. Il tasso annuo del contributo finanziario della Comunità stabilito nei contratti di associazione non può superare il 20 % della spesa delle associazioni per attività specificate nei programmi di lavoro annuali per tutta la durata del Settimo programma quadro della Comunità e del citato programma quadro. 2.   Previa consultazione del comitato consultivo per il programma fusione di cui all’ della decisione 2012/94/Euratom, la Commissione può finanziare: a) nell’ambito dei contratti di associazione a un tasso non superiore al 40 %: spese per specifici progetti di cooperazione tra associati che siano stati raccomandati per un sostegno prioritario dal comitato consultivo e siano stati approvati dalla Commissione; il sostegno prioritario si incentra sulle azioni connesse con ITER/DEMO, salvo qualora si tratti di progetti cui è già stato concesso uno status prioritario nell’ambito di precedenti programmi quadro; b) azioni realizzate nell’ambito dell’accordo europeo per lo sviluppo della fusione, compresi appalti, o nell’ambito dell’impresa comune di cui all’, lettera c); c) azioni svolte in base all’accordo sulla mobilità del personale. 3.   Nel caso di progetti e azioni che ricevono un contributo finanziario conformemente al paragrafo 2, lettere a) o b), tutti i soggetti giuridici di cui all’, lettere a) e b), hanno il diritto di partecipare agli esperimenti compiuti utilizzando le apparecchiature in questione. 4.   Il contributo finanziario della Comunità per azioni svolte nell’ambito di uno degli accordi internazionali di cooperazione di cui all’, lettera d), è fissato conformemente a detto accordo oppure da un soggetto giuridico istituito dall’accordo stesso. La Comunità può gestire la propria partecipazione e il proprio contributo finanziario ad un tale accordo attraverso qualsiasi soggetto giuridico adeguato.
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Contributo finanziario della Comunità (Art. 52 Regolamento (UE) 2012/139) — Testo vigente | Portale Normativo