Art. 1

In vigore dal 19 dic 2011
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico e suoi preparati, chiamato anche «simclosene» nella denominazione comune internazionale (DCI), attualmente classificato ai codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 94 20 (codici TARIC 2933 69 80 70 e 3808 94 20 20) e originario della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti: Società Aliquota del dazio antidumping Codice addizionale TARIC Hebei Jiheng Chemical Co. Limited 8,1  % A604 Puyang Cleanway Chemicals Limited 7,3  % A628 Heze Huayi Chemical Co. Limited 3,2  % A629 Zhucheng Taisheng Chemical Co. Limited 40,5  % A627 Tutte le altre società 42,6  % A999 3.   L’applicazione delle aliquote di dazio individuali stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell’allegato. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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