Art. 1
In vigore dal 16 dic 2011
In deroga all’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1067/2008, per il 2012, il sottoperiodo 1 è compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 30 giugno 2012 e copre il quantitativo di 1 189 194 tonnellate.
In deroga all’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1067/2008, il sottoperiodo 2 è soppresso per il 2012.
Storico versioni
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