Art. 1
In vigore dal 14 dic 2011
Nell’articolo 7 ter del regolamento (CE) n. 951/2006, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le domande di titoli di esportazione sono presentate ogni settimana, dal lunedì al venerdì, a decorrere dalla data di applicazione del regolamento che stabilisce i limiti quantitativi a norma dell’articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e fino alla sospensione del rilascio dei titoli a norma dell’articolo 7 sexies del presente regolamento.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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