Art. 1

In vigore dal 14 dic 2011
Nell’articolo 7 ter del regolamento (CE) n. 951/2006, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Le domande di titoli di esportazione sono presentate ogni settimana, dal lunedì al venerdì, a decorrere dalla data di applicazione del regolamento che stabilisce i limiti quantitativi a norma dell’articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e fino alla sospensione del rilascio dei titoli a norma dell’articolo 7 sexies del presente regolamento.»
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Art. 1 Regolamento (UE) 2011/1387 — Testo vigente | Portale Normativo