Art. 2

In vigore dal 14 dic 2011
Gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori, conformemente al regolamento (UE) n. 627/2011, sulle importazioni di determinati tipi di tubi d’acciaio inossidabile senza saldatura (diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili) attualmente classificati ai codici NC 7304 11 00 , 7304 22 00 , 7304 24 00 , ex 7304 41 00 , 7304 49 10 , ex 7304 49 93 , ex 7304 49 95 , ex 7304 49 99 e ex 7304 90 00 originari della RPC devono essere riscossi in via definitiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2011:1331:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo