Art. 3

Definizioni

In vigore dal 13 dic 2011
Definizioni Ai fini del presente regolamento, in aggiunta alle definizioni di cui all’ del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (7) e all’ del regolamento (CE) n. 1967/2006, si applicano le seguenti definizioni: a)   «zona coperta dall’accordo CGPM»: il Mare Mediterraneo, il Mar Nero e le acque intermedie, definite all’accordo CGPM; b)   «sforzo di pesca»: il prodotto che si ottiene moltiplicando la capacità di un peschereccio, espresso sia in kW sia in GT (stazza lorda), per l’attività espressa in numero di giorni in mare; c)   «giorni in mare»: ciascun giorno di calendario in cui la nave è fuori dal porto, a prescindere dalla porzione di tempo durante tale giorno in cui la nave è presente nella zona; d)   «numero di registro della flotta UE»: il numero del registro della flotta comunitaria definito nell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (8).
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