Art. 22

Rifiuto dell’autorizzazione a utilizzare il porto

In vigore dal 13 dic 2011
Rifiuto dell’autorizzazione a utilizzare il porto 1.   Gli Stati membri non consentono a una nave di paesi terzi di utilizzare i loro porti a fini di sbarco, trasbordo o trasformazione di prodotti della pesca catturati nella zona dell’accordo CGPM, e le rifiutano l’accesso ai servizi portuali, quali tra l’altro i servizi di rifornimento carburante, se la nave: a) non è conforme alle disposizioni del presente regolamento; b) è compresa in un elenco di navi che hanno praticato o coadiuvato attività di pesca INN, adottato da un’organizzazione regionale di gestione della pesca; oppure c) non dispone di un’autorizzazione valida a praticare la pesca o attività inerenti alla pesca nella zona dell’accordo CGPM. In deroga al primo comma, nulla osta a che gli Stati membri consentano a una nave di un paese terzo, in situazioni di forza maggiore o pericolo ai sensi dell’ della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (11), di utilizzare i loro porti limitatamente ai servizi strettamente necessari per porre rimedio a tali situazioni. 2.   Il paragrafo 1 si applica in aggiunta alle disposizioni relative al rifiuto dell’autorizzazione a utilizzare il porto di cui all’, paragrafo 2, e all’articolo 37, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1005/2008. 3.   Uno Stato membro che abbia rifiutato a una nave di un paese terzo l’utilizzo dei propri porti in conformità dei paragrafi 1 o 2, ne informa tempestivamente il comandante della nave, lo Stato di bandiera, la Commissione e il segretario esecutivo della CGPM. 4.   Ove i motivi del rifiuto di cui ai paragrafi 1 o 2 non siano più applicabili, lo Stato membro revoca il rifiuto e informa della revoca tutti i destinatari di cui al paragrafo 3.
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